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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 47059/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per la rescissione del giudicato avverso la sentenza del Tribunale di Vasto del 16/05/2017 (reato: rapina aggravata in concorso), per il motivo che il ricorrente non avrebbe avuto effettiva conoscenza del prosieguo del processo dopo che la prima sentenza di patteggiamento (art. 444 c.p.p.) era stata annullata dalla Cassazione. Dopo la scarcerazione ottenuta con la sentenza di patteggiamento il ricorrente era stato espulso il 29/01/2013 e, sostiene, non aveva più contatti con i difensori nominati; nel nuovo procedimento (nuovo RGNR) sarebbe quindi stato giudicato in sua assenza senza aver avuto possibilità di partecipare realmente.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il processo dopo l'annullamento della sentenza di patteggiamento non fosse un procedimento diverso ma la prosecuzione dello stesso (richiamando l'annullamento senza rinvio con trasmissione per il prosieguo), per cui la nomina del difensore di fiducia e la partecipazione dell'imputato al segmento del processo che portò al patteggiamento sono indizi di effettiva conoscenza. La Suprema Corte ha sottolineato che, per dimostrare la mancanza di effettiva conoscenza, l'assenza deve protrarsi per l'intero processo; ha citato giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 15498/2020 e altra) che attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare i comportamenti dell'imputato e di non applicare automatismi. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 444 cod. proc. pen.

    Norma sul patteggiamento; nel caso ha valore fattuale la partecipazione dell'imputato con patteggiamento quale prova di conoscenza del procedimento.

  • art. 629-bis cod. proc. pen.

    Norma sulla rescissione del giudicato: interpretata come attribuente al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti dell'imputato assente nel corso del processo, senza automatismi.

  • art. 420-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina le condizioni per procedere in assenza dell'imputato; richiamata per chiarire che l'esercizio del potere di giudicare in assenza non opera automaticamente ai fini della rescissione del giudicato.

  • Giurisprudenza: Sez. U, n. 15498 del 26/11/2020 (Lovric) e Sez. 5, n. 31201 del 15/09/2020 (Ramadze)

    "secondo l'interpretazione dell'istituto della rescissione del giudicato... l'art. 629-bis cod. proc. pen. attribuisce al giudice della rescissione il compito di valutare la sintomaticità dei comportamenti tenuti dall'imputato rimasto assente nel corso dell'intero processo"

    Le Sezioni unite hanno affermato che la valutazione sulla rescissione richiede un esame complessivo dei comportamenti dell'imputato e non può basarsi su un automatismo; rilevante è se l'imputato abbia avuto cognizione del procedimento e se la sua assenza si sia protratta per tutto il processo.

Massime di principio

  • La riapertura o il prosieguo del processo dopo annullamento in Cassazione può essere considerato prosecuzione dello stesso procedimento quando la decisione di annullamento dispone l'annullamento senza rinvio con trasmissione per il corso ulteriore; in tal caso gli atti/processi precedenti conservano rilevanza.
  • La nomina di un difensore di fiducia e la partecipazione a una fase decisiva (es. patteggiamento) sono elementi forti per ritenere che l'imputato abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento.
  • Per ottenere la rescissione del giudicato per mancata conoscenza del processo è necessario dimostrare che l'assenza dell'imputato si sia protratta per l'intero svolgimento del procedimento; non basta l'espulsione o la mera assenza in una fase intermedia.
  • Il giudice della rescissione valuta caso per caso la sintomaticità dei comportamenti dell'imputato: non esistono automatismi basati esclusivamente sulla circostanza della presenza di un procedimento 'nuovo'.
  • L'espulsione dal territorio nazionale, da sola, non garantisce automaticamente la rescindibilità del giudicato se vi sono elementi che indicano una precedente conoscenza o partecipazione al processo.

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