Cassazione Penale, Sentenza n. 5010/2022 del 11/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Cassazione ritiene il ricorso non inammissibile e accoglie la questione sul mancato accertamento del valore dei beni e sul diniego dell'attenuante. Tenuto conto della giurisprudenza di legittimità sul rapporto tra ammissione del ricorso e controllo della prescrizione, la Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione.
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Pallini impugna la conferma della condanna per furto aggravato sostenendo che la Corte d'appello ha fondato la responsabilità unicamente sulla restituzione di alcuni oggetti sottratti e che non è stata valutata l'effettiva entità del danno. Chiede inoltre il riconoscimento dell'attenuante della speciale tenuità del danno (art. 62, n. 7 cod. pen.), rilevando il basso valore dei capi sottratti e la collaborazione con gli investigatori che ha limitato le conseguenze del reato.
Norme richiamate
Definisce il reato di furto; nella sentenza è la fattispecie base contestata all'imputata.
Comma che aggravava il reato (circostanza aggravante richiamata nella imputazione e nella decisione di merito).
Prevede l'attenuante per speciale tenuità del danno: la Corte evidenzia che il riconoscimento richiede accertamento dell'effettivo valore dei beni e delle circostanze concrete, non può essere negata senza valutazione probatoria.
Giurisprudenza Sez. U (es. n. 33542/2001, n. 23428/2005, n. 12602/2015)
Richiamata per il principio che, una volta aperto il rapporto processuale in Cassazione per motivi non manifestamente infondati, il giudice di legittimità deve verificare d'ufficio l'eventuale estinzione del reato per prescrizione e può annullare senza rinvio se la prescrizione è intervenuta.
Massime di principio
- La mera restituzione di oggetti sottratti non supplisce all'accertamento probatorio sul valore effettivo dei beni: per valutare l'attenuante della tenuità è necessario un accertamento specifico del danno.
- Il riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 7 cod. pen. richiede una valutazione concreta e motivata del valore economico e delle modalità del fatto; l'assenza di dati non può essere utilizzata per presumere un elevato valore.
- La collaborazione dell'imputato con le indagini e gli atti di restituzione sono elementi che possono concorrere al riconoscimento di attenuanti, ma devono essere espressamente valutati e motivati dal giudice.
- Quando la Cassazione ritiene non manifestamente infondato un motivo e si apre il confronto sul merito, il giudice di legittimità deve altresì verificare d'ufficio l'eventuale prescrizione: se il reato è estinto la sentenza va annullata senza rinvio.
- In casi simili è opportuno documentare il valore dei beni e la concreta incidenza del danno e far emergere chiaramente la collaborazione con le autorità per favorire il riconoscimento di attenuanti o la valutazione favorevole del giudice.
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