Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 16884/2026 del 29/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La curatela fallimentare di una società dichiarata fallita nel 2021 ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva respinto l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa nel 2017 all’esito di un’espropriazione presso terzi promossa da una creditrice privata nei confronti della società poi fallita e presso la Provincia di Cosenza quale terzo pignorato. La resistente Provincia ha depositato controricorso; la creditrice intimata non ha svolto difese in cassazione. Il ricorso era affidato a un unico motivo, ma la Corte ha rilevato d’ufficio che il curatore ricorrente non risultava munito dell’autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio nel grado di legittimità. La Corte ha quindi esaminato il profilo preliminare di legittimazione processuale del curatore nel vigore della disciplina della legge fallimentare, richiamando la necessità dell’autorizzazione per ogni grado di giudizio e l’inapplicabilità in cassazione del meccanismo di sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da un curatore fallimentare privo di legittimazione processuale nel giudizio di cassazione, non essendo stata allegata né risultando agli atti l’autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio per quel grado. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della Provincia di Cosenza e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel regime della legge fallimentare previgente alla riforma del 2022, il curatore è parte processuale nelle controversie inerenti alla procedura ma non ha capacità processuale autonoma: per stare in giudizio necessita dell’autorizzazione del giudice delegato, che deve essere specifica per ciascun grado.
  • La mancanza dell’autorizzazione del giudice delegato integra un difetto di legittimazione processuale rilevabile d’ufficio e comporta l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal curatore.
  • Il rimedio di sanatoria del difetto di autorizzazione previsto per il giudizio di merito non è applicabile nel giudizio di cassazione, per la struttura e i limiti propri del giudizio di legittimità.
  • Le spese liquidate in favore di una pubblica amministrazione difesa da avvocato interno non possono comprendere, a carico della controparte soccombente, gli oneri riflessi del rapporto retributivo del difensore con l’ente, perché tali oneri gravano internamente sull’amministrazione.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudizialeEspropriazione presso terzi
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresaEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.