Cassazione Civile, Ordinanza n. 16884/2026 del 29/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La curatela fallimentare di una società dichiarata fallita nel 2021 ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza del Tribunale di Cosenza che aveva respinto l’opposizione agli atti esecutivi proposta avverso un’ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c., emessa nel 2017 all’esito di un’espropriazione presso terzi promossa da una creditrice privata nei confronti della società poi fallita e presso la Provincia di Cosenza quale terzo pignorato. La resistente Provincia ha depositato controricorso; la creditrice intimata non ha svolto difese in cassazione. Il ricorso era affidato a un unico motivo, ma la Corte ha rilevato d’ufficio che il curatore ricorrente non risultava munito dell’autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio nel grado di legittimità. La Corte ha quindi esaminato il profilo preliminare di legittimazione processuale del curatore nel vigore della disciplina della legge fallimentare, richiamando la necessità dell’autorizzazione per ogni grado di giudizio e l’inapplicabilità in cassazione del meccanismo di sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché proposto da un curatore fallimentare privo di legittimazione processuale nel giudizio di cassazione, non essendo stata allegata né risultando agli atti l’autorizzazione del giudice delegato a stare in giudizio per quel grado. Ha inoltre condannato la ricorrente alle spese del giudizio di legittimità in favore della Provincia di Cosenza e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Norma richiamata solo per identificare l’ordinanza di assegnazione oggetto di opposizione agli atti esecutivi.
Riferita al termine per il deposito dell’ordinanza in camera di consiglio.
art. 25, primo comma, n. 6, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
Per le procedure fallimentari anteriori al 15 luglio 2022, richiede l’autorizzazione del giudice delegato al curatore per stare in giudizio.
art. 31, secondo comma, r.d. 16 marzo 1942, n. 267
L’autorizzazione del giudice delegato deve essere rilasciata per ciascun grado di giudizio, inclusa la cassazione.
art. 182, secondo comma, c.p.c.
Il meccanismo di sanatoria del difetto di autorizzazione è utilizzabile nelle fasi di merito, ma non nel giudizio di cassazione.
Richiamato insieme all’art. 182, comma 2, c.p.c. per il meccanismo di regolarizzazione nelle fasi di merito.
La peculiarità del giudizio di cassazione e i limiti al deposito documentale escludono la possibilità di colmare in questa sede la mancanza dell’autorizzazione.
art. 1, comma 208, l. 23 dicembre 2005, n. 266
I compensi degli avvocati interni delle amministrazioni pubbliche sono comprensivi degli oneri riflessi a carico del datore di lavoro, che non possono essere posti a carico della controparte soccombente.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Ricorrono i presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
Parametro per la determinazione dell’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel regime della legge fallimentare previgente alla riforma del 2022, il curatore è parte processuale nelle controversie inerenti alla procedura ma non ha capacità processuale autonoma: per stare in giudizio necessita dell’autorizzazione del giudice delegato, che deve essere specifica per ciascun grado.
- La mancanza dell’autorizzazione del giudice delegato integra un difetto di legittimazione processuale rilevabile d’ufficio e comporta l’inammissibilità dell’impugnazione proposta dal curatore.
- Il rimedio di sanatoria del difetto di autorizzazione previsto per il giudizio di merito non è applicabile nel giudizio di cassazione, per la struttura e i limiti propri del giudizio di legittimità.
- Le spese liquidate in favore di una pubblica amministrazione difesa da avvocato interno non possono comprendere, a carico della controparte soccombente, gli oneri riflessi del rapporto retributivo del difensore con l’ente, perché tali oneri gravano internamente sull’amministrazione.
- Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato previsto dall’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
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