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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33417/2023 del 30/11/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (Agenzia delle Entrate)

La controversia

La controversia traeva origine da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato alla società un maggior reddito d'impresa per l'anno d'imposta 2009 ai fini IVA, IRES e IRAP. La Commissione tributaria regionale aveva rigettato l'appello della contribuente, ritenendo legittimo il controllo svolto dai verificatori nel rispetto dell'art. 12 della legge n. 212 del 2000 e del diritto al contraddittorio ex art. 7 della medesima legge. La società proponeva ricorso per cassazione con due motivi, ma, prima della decisione, depositava memoria chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio per avere aderito alla definizione agevolata delle liti pendenti prevista dalla legge n. 197 del 2022, producendo domanda e quietanza del pagamento della prima rata.

La decisione

La Corte ha preso atto dell'adesione della ricorrente alla definizione agevolata delle liti pendenti e, verificata la ricorrenza dei presupposti previsti dall'art. 1, commi 197 e 198, della legge n. 197 del 2022, ha dichiarato estinto il processo con ordinanza in camera di consiglio. Ha inoltre disposto che le spese restassero a carico della parte che le aveva anticipate. La Corte ha precisato che l'estinzione rendeva superfluo esaminare i motivi di ricorso e che non trovava applicazione il contributo unificato დამატivo ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, perché tale conseguenza è prevista solo in caso di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione.

Norme richiamate

  • art. 12 l. n. 212/2000

    richiamato dalla CTR come parametro di legittimità dell'attività di controllo fiscale svolta dai verificatori

  • art. 7 l. n. 212/2000

    richiamato dalla CTR in relazione al diritto al contraddittorio nel procedimento di accertamento

  • art. 1, comma 186, l. n. 197/2022

    Le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle entrate ovvero l'Agenzia delle dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data di entrata in vigore della presente legge, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

    la norma consente la definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti in cassazione, su domanda del soggetto legittimato e mediante pagamento dell'importo dovuto

  • art. 1, comma 198, l. n. 197/2022

    Nelle controversie pendenti in ogni stato e grado, in caso di deposito ai sensi del comma 197, secondo periodo [...] il processo è dichiarato estinto con decreto del presidente della sezione o con ordinanza in camera di consiglio se è stata fissata la data della decisione. Le spese del processo restano a carico della parte che le ha anticipate.

    il deposito della domanda di definizione e della prova del versamento determina l'estinzione del processo con pronuncia del giudice, lasciando ferme le spese anticipate

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    la Corte esclude la sua applicazione quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, poiché la norma opera solo in caso di rigetto nel merito o di inammissibilità/improcedibilità dell'impugnazione

Massime di principio

  • La definizione agevolata delle liti tributarie pendenti comporta l'estinzione del giudizio quando il contribuente depositi la domanda di definizione e la prova del versamento dell'importo dovuto, anche se la causa è pendente in cassazione.
  • In caso di estinzione del processo per adesione alla definizione agevolata, l'esame dei motivi di ricorso diviene superfluo e le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
  • La maggiorazione del contributo unificato prevista per il rigetto, l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'impugnazione non si applica quando il processo si estingue per effetto della definizione agevolata.
  • Quando la CTR abbia già ritenuto legittimo l'accertamento per rispetto delle garanzie statutarie e del contraddittorio, tale valutazione resta assorbita se il giudizio viene estinto per sopravvenuta definizione della lite.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiPrescrizione

Testo integrale

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