Cassazione Penale, Sentenza n. 36327/2026 del 15/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (eredi)
La controversia
Nel procedimento per bancarotta fraudolenta, l’imputato era stato condannato in primo grado a sei anni di reclusione e alla confisca dei beni sequestrati fino alla concorrenza di € 3.986.011,54. Deceduto prima del giudizio di appello, era stato dichiarato estinto il reato per morte del reo e disposta la restituzione dei beni agli aventi diritto. Su istanza del curatore fallimentare, costituito parte civile, la Corte di appello, con ordinanza del 10 aprile 2026, aveva individuato tali aventi diritto negli eredi legittimi, respingendo sia la richiesta di attribuire i beni ai creditori fallimentari sia quella subordinata di mantenere il sequestro. Il Procuratore generale ha proposto un unico motivo, deducendo violazione di legge e motivazione inesistente o apparente: ha sostenuto che le somme, ritenute in gran parte profitto del reato, dovessero essere restituite alla curatela, quale rappresentante della massa dei creditori, e non agli eredi. La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il pubblico ministero non era titolare di una situazione giuridica meritevole di tutela rispetto alla destinazione dei beni e non aveva indicato un interesse concreto all’impugnazione.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore generale ai sensi dell’art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p., per difetto di legittimazione e di interesse concreto. La decisione precedente, non impugnata, aveva revocato la confisca e disposto la restituzione dei beni agli aventi diritto; secondo la Corte, le conseguenze civili e patrimoniali dell’estinzione del reato per morte dell’imputato erano ormai sottratte alla competenza del giudice penale e devolute al giudice civile. Il pubblico ministero, che non rivendicava un diritto dello Stato sui beni ma ne chiedeva la destinazione alla massa dei creditori, non era titolare del diritto alla restituzione: la tutela dell’interesse civile spettava alla curatela, da esercitare presso il giudice competente. Inoltre, l’impugnazione non perseguiva un vantaggio concreto per la parte pubblica. Non sono state applicate condanne alle spese processuali né la sanzione prevista dall’art. 616 c.p.p., in ragione della natura pubblica della parte ricorrente.
Norme richiamate
art. 591, comma 1, lett. a), c.p.p.
Deve concludersi, pertanto, che il ricorso proposto deve essere dichiarato inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
È inammissibile l’impugnazione proposta da un soggetto privo di legittimazione, come il pubblico ministero che non sia titolare della situazione giuridica sulla quale incide la decisione impugnata.
La natura pubblica della parte ricorrente osta alla condanna alle spese processuali e alla sanzione ulteriormente prevista dall'art. 616 cod. proc. pen., in deroga agli ordinari principi in materia di soccombenza.
Quando il ricorrente è una parte pubblica, l’inammissibilità del ricorso non comporta la condanna alle spese processuali né l’applicazione della sanzione prevista dall’art. 616 c.p.p.
Tale decisione non è stata impugnata da alcuna delle parti processuali, essendo peraltro dubbia la persistenza di un potere decisionale del giudice penale in ordine alla confisca, non essendo applicabile la norma di cui all'art. 578-bis cod. proc. pen., che non estende tale potere all'ipotesi della estinzione del reato per morte dell'imputato.
L’art. 578-bis c.p.p. non estende al caso di estinzione del reato per morte dell’imputato il potere del giudice penale di decidere sulla confisca.
Massime di principio
- La legittimazione a impugnare presuppone la titolarità di una situazione giuridica astrattamente meritevole di tutela rispetto alla decisione contestata; il pubblico ministero non è legittimato a chiedere una diversa destinazione di beni quando non rivendica su di essi un diritto dello Stato e l’interesse dedotto appartiene a un soggetto privato.
- L’impugnazione richiede un interesse concreto a ottenere un risultato praticamente favorevole: non basta che la decisione denunciata sia ritenuta erronea o contraria alla legge se la sua riforma non procura un vantaggio effettivo al ricorrente.
- Il pubblico ministero non può impugnare al fine di tutelare l’interesse civile e privatistico della parte civile; quest’ultima deve far valere personalmente tale interesse davanti al giudice competente.
- Quando la decisione sulla revoca della confisca e sulla restituzione dei beni, pronunciata a seguito dell’estinzione del reato per morte dell’imputato, non è impugnata, le conseguenze civili e patrimoniali della restituzione restano sottratte alla competenza del giudice penale e devono essere affrontate in sede civile.
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