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Cassazione Penale, Ordinanza n. 19513/2025 del 26/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, confermando la condanna per danneggiamento aggravato già pronunciata nei precedenti gradi. Ha inoltre condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza di appello che lo aveva ritenuto responsabile del reato di danneggiamento aggravato, deducendo: 1) con il primo motivo e con la prima censura del secondo motivo, l’erroneità della decisione di merito per avere attribuito rilievo a emergenze probatorie ritenute inattendibili o inutilizzabili, in particolare a documentazione fotografica e all’individuazione dell’autore operata dalla persona offesa; 2) con la seconda censura del secondo motivo, l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha rilevato che le doglianze sulla responsabilità miravano in realtà a una nuova valutazione del materiale probatorio e reiteravano questioni già dedotte in appello, senza un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Ha inoltre ritenuto infondata la censura sulle attenuanti generiche, osservando che la Corte territoriale aveva motivato il diniego valorizzando l’assenza di elementi positivi, i precedenti penali e la mancanza di resipiscenza.

Norme richiamate

  • art. 635 c.p.

    Il reato oggetto del giudizio è qualificato come danneggiamento aggravato; la decisione non affronta il tema della tipicità, ma conferma la tenuta della motivazione di merito sulla responsabilità.

  • art. 62-bis c.p.

    Le circostanze attenuanti generiche possono essere negate quando il giudice di merito motivi in modo congruo l’assenza di elementi positivi a favore dell’imputato, valorizzando anche i precedenti penali e la mancanza di resipiscenza.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito riproporre una pura critica alla ricostruzione dei fatti e alla valutazione delle prove compiute dai giudici di merito, se la censura non si confronta specificamente con la motivazione impugnata.
  • Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire da sole fondamento dell’affermazione di responsabilità, purché il giudice abbia verificato e motivato sia la credibilità soggettiva del dichiarante sia l’attendibilità intrinseca ed estrinseca del racconto.
  • La documentazione fotografica, quando prodotta come documento nel processo, non è affetta da inutilizzabilità per il solo fatto di essere utilizzata a sostegno della decisione.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimo se sorretto da motivazione congrua che evidenzi l’assenza di elementi positivi valutabili, i precedenti penali dell’imputato e l’assenza di segni di ravvedimento.
  • Le censure manifestamente infondate o generiche determinano l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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