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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33999/2025 del 16/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la condanna già pronunciata in appello per il reato contestato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che lo aveva condannato per resistenza a pubblico ufficiale. Con il primo motivo ha contestato la certezza dell'identificazione, sostenendo in sostanza che le risultanze probatorie non consentissero di affermare con sicurezza che egli fosse l'autore del fatto; la Corte di cassazione ha ritenuto che tale censura mirasse a una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita in sede di legittimità, rilevando inoltre che la Corte territoriale aveva motivato in modo analitico sulla riconducibilità del fatto all'imputato. Con il secondo motivo ha lamentato l'omessa concessione della sospensione condizionale della pena, ma la censura è stata dichiarata inammissibile perché non proposta in appello.

Norme richiamate

  • art. 337 c.p.

    norma incriminatrice del reato per cui è intervenuta la condanna, richiamata come titolo del giudizio di merito

  • art. 163 c.p.

    richiamato implicitamente dalla doglianza sulla sospensione condizionale della pena, ma non espressamente menzionato nel testo

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale probatorio per contestare l'identificazione dell'imputato quando la sentenza impugnata abbia già dato conto in modo analitico delle ragioni della ritenuta certezza dell'identificazione.
  • La censura relativa alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena è inammissibile se non è stata previamente dedotta con i motivi di appello, trattandosi di questione non introdotta ritualmente nel giudizio di secondo grado.
  • Quando il ricorso per cassazione è dichiarato inammissibile, seguono la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei casi previsti, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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