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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 35660/2026 del 08/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato assolto dal Tribunale di Padova dal delitto di violenza a pubblico ufficiale. Con sentenza n. 18172 del 21 aprile 2026, la Corte di cassazione aveva annullato l’assoluzione con rinvio allo stesso Tribunale, ritenendo ammissibile il ricorso del Procuratore generale. Il difensore ha poi chiesto che la Corte considerasse una memoria depositata l’11 aprile 2026, non menzionata nella sentenza, nella quale si sosteneva il difetto di legittimazione del Procuratore generale a impugnare: secondo la difesa, trattandosi di sentenza appellabile, il ricorso per saltum sarebbe stato possibile solo in caso di acquiescenza del pubblico ministero. Il difensore ha qualificato inizialmente l’istanza come richiesta di correzione di errore materiale ai sensi dell’art. 625-bis, comma 3, c.p.p.; la Corte, valutandone il contenuto sostanziale, l’ha invece ricondotta alla deduzione di errore di fatto. Ha inoltre rilevato che il difensore non era munito di procura speciale e che, dopo l’annullamento con rinvio dell’assoluzione, l’imputato non aveva la qualità di condannato necessaria per essere legittimato a proporre il ricorso straordinario.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario. Ha rilevato, in primo luogo, che l’istanza deduceva un errore di fatto e, come tale, richiedeva la procura speciale quando proposta dal difensore in nome del condannato; procura che mancava. In secondo luogo, l’imputato non era legittimato, poiché la precedente sentenza aveva annullato con rinvio la pronuncia assolutoria senza accertarne definitivamente la responsabilità. Nel merito della doglianza, la Corte ha osservato che la memoria non era stata ignorata: la questione sulla legittimazione del Procuratore generale era stata risolta nella sentenza precedente qualificando l’impugnazione come ricorso ordinario, in ragione dell’inappellabilità della sentenza assolutoria nel procedimento a citazione diretta. La mancata menzione espressa della memoria non dimostrava quindi una svista percettiva, ma la censura mirava a rimettere in discussione una soluzione giuridica già adottata; inoltre, non era stata dimostrata la decisività dell’asserita omissione. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 625-bis c.p.p.

    L'errore materiale consiste in una svista, un lapsus espressivo, da cui derivi un divario tra la volontà del giudice e la materiale rappresentazione grafica della stessa, senza però alcuna incidenza sul processo cognitivo e valutativo posto a base della decisione; l'errore materiale si risolve, dunque, nella inadeguatezza della forma espressiva rispetto alla volontà effettiva correttamente formatasi.

    Il ricorso straordinario distingue l’errore materiale, che non incide sul processo decisionale, dall’errore di fatto, derivante da un’inesatta percezione degli atti che abbia inciso sulla formazione della decisione. La doglianza che chiede di rivalutare una questione giuridica già scrutinata non rientra nell’errore revocatorio.

  • art. 625-bis, comma 3, c.p.p.

    Deve, inoltre, rilevarsi che il ricorrente non ha assolto l’onere, impostogli dalla giurisprudenza di legittimità, di dimostrare che la doglianza asseritamente omessa fosse decisiva e che il suo mancato esame fosse effetto di un errore percettivo.

    La deduzione di un errore di fatto per omesso esame di una censura richiede la dimostrazione sia della svista percettiva sia della decisività della questione, nel senso che il vaglio della censura avrebbe potuto condurre a una decisione diversa.

  • art. 569, comma 3, c.p.p.

    Tale affermazione risolveva alla radice la prospettazione difensiva, escludendo il presupposto stesso su cui essa si fondava, ossia la configurabilità di un ricorso per saltum e la conseguente necessità di accertare l’acquiescenza del Procuratore della Repubblica.

    La questione difensiva relativa alla necessità dell’acquiescenza per il ricorso per saltum è superata quando l’impugnazione è qualificata come ricorso ordinario per cassazione, non come ricorso immediato.

  • art. 550, comma 2, c.p.p.

    La Corte ha infatti affermato che, trattandosi di reato soggetto a citazione diretta, la sentenza assolutoria era inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e quindi impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, con possibilità di dedurre tutti i vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., senza le limitazioni previste per il ricorso immediato di cui all’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

    Nel procedimento relativo a un reato soggetto a citazione diretta, l’inappellabilità dell’assoluzione consente il ricorso ordinario per cassazione, senza applicare le limitazioni proprie del ricorso per saltum.

  • art. 593, comma 2, c.p.p.

    La Corte ha infatti affermato che, trattandosi di reato soggetto a citazione diretta, la sentenza assolutoria era inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e quindi impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, con possibilità di dedurre tutti i vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., senza le limitazioni previste per il ricorso immediato di cui all’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

    Quando ricorre l’inappellabilità prevista per la sentenza assolutoria nel procedimento a citazione diretta, il provvedimento è impugnabile con ricorso ordinario per cassazione.

  • art. 606 c.p.p.

    La Corte ha infatti affermato che, trattandosi di reato soggetto a citazione diretta, la sentenza assolutoria era inappellabile ai sensi dell’art. 593, comma 2, cod. proc. pen. e quindi impugnabile con ricorso ordinario per cassazione, con possibilità di dedurre tutti i vizi previsti dall’art. 606 cod. proc. pen., senza le limitazioni previste per il ricorso immediato di cui all’art. 569, comma 3, cod. proc. pen.

    Il ricorso ordinario per cassazione contro la sentenza assolutoria inappellabile consente di dedurre i vizi previsti dall’art. 606 c.p.p.

  • art. 616 c.p.p.

    All’inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

    Alla declaratoria d’inammissibilità conseguono le spese processuali e, in presenza dei profili di colpa considerati dalla Corte, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per cassazione è esperibile per errore materiale quando vi sia una divergenza meramente espressiva tra la volontà correttamente formata del giudice e la sua rappresentazione nella decisione; l’errore di fatto richiede invece una svista percettiva nella lettura degli atti che abbia inciso sul processo formativo della decisione.
  • L’omessa menzione di una memoria difensiva non integra di per sé errore di fatto. Se la questione in essa prospettata risulta incompatibile con la motivazione adottata o è stata superata da una diversa qualificazione giuridica assorbente, la censura può ritenersi implicitamente disattesa.
  • Per ricondurre l’omesso esame di una censura all’errore di fatto revocatorio occorre che l’inesistenza della censura sia stata supposta per una svista percettiva oggettivamente verificabile e che sia dimostrato che il suo esame avrebbe potuto determinare una decisione diversa.
  • Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. non può essere utilizzato per ottenere una nuova valutazione della soluzione giuridica adottata dalla Corte di cassazione, né costituisce un ulteriore grado di giudizio.
  • Quando il difensore propone in nome del condannato un ricorso straordinario per errore di fatto, è necessaria la procura speciale.
  • La legittimazione dell’imputato al ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. presuppone la qualità di condannato; essa non ricorre quando la sentenza di cassazione ha annullato con rinvio una pronuncia assolutoria senza accertare definitivamente la responsabilità.
  • Nel procedimento per un reato soggetto a citazione diretta, se la sentenza assolutoria è inappellabile, il pubblico ministero può impugnarla con ricorso ordinario per cassazione, deducendo i vizi previsti dall’art. 606 c.p.p.; non si tratta di ricorso per saltum soggetto alle relative limitazioni.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

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