Cassazione Penale, Sentenza n. 36042/2024 del 26/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna per violazione degli artt. 518, comma 2, e 522 c.p.p., sostenendo che la condanna si sarebbe basata su un "fatto nuovo" (le minacce: "Ti accoltello, ti metto i piedi sulla testa, te ne devi andare" e "Ti devo accoltellare, ti devo mettere le manette") che sarebbe materiale e autonomo rispetto alla contestazione originaria (la costruzione di un muro che impediva l'accesso all'appartamento). Deduce che la contestazione suppletiva sarebbe illegittima perché il fatto nuovo non sarebbe emerso in dibattimento ma solo dalla querela già presente negli atti, e che mancava il consenso dell'imputato richiesto dall'art. 518, comma 2.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara il ricorso inammissibile. Ritiene che le espressioni minacciose costituiscano un episodio connesso e parte dello stesso disegno criminoso originario (intimidire la parte offesa per costringerla a lasciare l'appartamento) e non un "fatto nuovo" ai sensi dell'art. 518; pertanto la contestazione suppletiva è legittima ai sensi degli artt. 517 e 520 c.p.p., e la notifica del verbale al difensore è stata sufficiente. La Corte osserva inoltre che la modifica dell'imputazione può fondarsi sugli atti già presenti nelle indagini preliminari. Il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 518, comma 2, cod. proc. pen.
Regola la disciplina del "fatto nuovo" e il relativo obbligo di notifica e di acquisizione del consenso dell'imputato; la Corte rileva però che la fattispecie non rientra in questo istituto perché le minacce non sono un fatto materialmente nuovo e autonomo rispetto all'imputazione originaria.
Consente la contestazione di reati concorrenti o circostanze aggravanti. La Corte interpreta questa norma nel senso che la pubblica accusa può integrare l'imputazione con reati connessi al medesimo disegno criminoso senza che sia necessario il consenso dell'imputato ex art. 518.
Combinato con l'art. 517, legittima la contestazione suppletiva del reato concorrente quando il fatto integri lo stesso disegno criminoso; la Corte lo utilizza per giustificare la legittimità della nuova contestazione.
Regola la modificazione dell'imputazione in dibattimento; la Corte ricorda che l'imputazione è suscettibile di precisazioni e modifiche in sede dibattimentale.
Richiamato dal ricorrente nella doglianza; la Corte non ravvisa violazione della norma in quanto non sussiste un pregiudizio difensivo derivante dalla contestazione suppletiva nel caso concreto.
Giurisprudenza e decisioni costituzionali richiamate
Sez. U, n. 16 del 19/06/1996; Sez. U, n. 4 del 28/10/1998; Corte cost. sent. n. 265/1994 e n. 530/1995
Precedenti giurisprudenziali e costituzionali confermano che la modifica dell'imputazione e la nuova contestazione possono fondarsi su atti già acquisiti nel fascicolo delle indagini preliminari e che non sempre la 'nuova' contestazione determina nullità se non è provato un concreto pregiudizio della difesa.
Massime di principio
- Se la nuova condotta contestata è espressione del medesimo disegno criminoso dell'imputazione originaria, si configura un reato concorrente ai sensi dell'art. 517 c.p.p. e non un "fatto nuovo" ai sensi dell'art. 518: la contestazione suppletiva è quindi legittima senza necessità del consenso dell'imputato.
- La modifica o precisazione dell'imputazione in dibattimento è ammissibile e frequente, anche sulla base di atti già presenti nel fascicolo delle indagini preliminari; non è sufficiente che la nuova contestazione fosse contenuta nella querela perché essa sia illegittima.
- Per ottenere l'annullamento per violazione formale (es. mancata notifica o mancato consenso), la difesa deve dimostrare un concreto e specifico vulnus difensivo, non una mera asserzione di diversa qualificazione dei fatti.
- La distinzione tra "fatto nuovo" (art. 518) e reato concorrente/connesso (art. 517) è centrale: verificare se la nuova condotta è sostanzialmente autonoma o parte dello stesso progetto criminoso determina se sono richiesti atti formali aggiuntivi.
- In sede di impugnazione, i giudici di legittimità tendono a privilegiare la centralità del dibattimento e l'effettiva lesione dei diritti della difesa più che formalismi privi di impatto pratico sul contraddittorio.
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