Salta al contenuto
Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23793/2025 del 25/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente impugnava l'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere: gli veniva contestata la partecipazione a una associazione di tipo mafioso (controllo della pesca e traffico di stupefacenti) con il ruolo di autista e di trait d'union tra i capi Daniele e Salvatore Scarcia. Inoltre era stato contestato il concorso in una tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso (capo 63), per cui il GIP aveva escluso la gravità indiziaria. I motivi del ricorso denunciavano principalmente: carenza e vizio di motivazione per mancato vaglio puntuale delle censure difensive (il Tribunale avrebbe fatto un copia-incolla massiccio delle risultanze investigative senza examinarle rispetto alla posizione specifica di Mullaj); incertezza sull'identificazione del soggetto indicato come "Alessio" (possibile confusione con altro soggetto omonimo); insufficiente prova del ruolo di autista (patente acquisita in data successiva) e di stabilità del contributo all'associazione; erronea o contraddittoria riqualificazione del ruolo come concorso esterno; motivazione illogica circa il carattere mafioso dell'associazione desunto solo dal carisma dei capi; e mancanza di adeguata valutazione della pericolosità concreta ai fini delle esigenze cautelari.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso con riferimento alla carenza di motivazione circa la gravità indiziaria in relazione alla posizione specifica di Mullaj. Pur riconoscendo la sussistenza, in generale, di una associazione di tipo mafioso e ritenendo probatorie le intercettazioni e altri elementi a carico del gruppo, la Corte ha rilevato che il Tribunale non ha adeguatamente enucleato e analizzato i fatti rilevanti rispetto al singolo indagato (identificazione, modalità di acquisizione della prova, ruolo concreto e stabilità del contributo). Ha stigmatizzato la tecnica del copia-incolla e l'eccessiva riproduzione delle risultanze investigative che impedisce il controllo giurisdizionale specifico. Di conseguenza ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Potenza per un nuovo giudizio, con istruzioni di motivare specificamente la posizione di Mullaj e con gli adempimenti di cancelleria previsti dall'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.

    Il ricorso è stato proposto ai sensi di questa norma (disciplina sul ricorso per cassazione contro provvedimenti cautelari o similari). La Corte ha esaminato i motivi indicati in base a quanto previsto da tale disposizioni procedurali.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    La Corte ha disposto adempimenti di cancelleria ai sensi di tale disposizione al momento del rinvio: l'atto richiama obblighi procedurali da eseguire in vista del nuovo giudizio di riesame.

  • art. 309, co. 7, cod. proc. pen.

    La competenza per il nuovo giudizio di riesame è stata attribuita al Tribunale di Potenza in base a questa norma (indicazione di competente organo per il riesame o rinvio).

  • Giurisprudenza citata: Sez. 2 n. 24901 del 15/5/2024 (De Cotiis, RV 286689)

    La Corte ha richiamato l'orientamento recente sulla nozione di "gruppo mafioso a soggettività differente" per giustificare, in generale, l'inquadramento giuridico dell'associazione mafiosa descritta, pur distinguendo l'accertamento generale dalla specifica valutazione degli indizi rispetto al singolo indagato.

Massime di principio

  • In sede di riesame il giudice deve motivare specificamente la gravità indiziaria rispetto alla posizione del singolo indagato: non è sufficiente riprodurre massivamente le risultanze investigative riguardanti altri coindagati.
  • L'identificazione di una persona evocata nelle intercettazioni (es. riferita con nome comune) richiede che il giudice indichi le modalità con cui si è giunti all'identificazione (osservazioni, pedinamenti, riscontri nelle conversazioni o altre prove), altrimenti la prova resta insufficiente.
  • La tecnica del 'copia-incolla' di ampi stralci di atti investigativi nella motivazione è criticabile perché ostacola il controllo giurisdizionale e non sostituisce una disamina analitica e specifica degli elementi a carico dell'indagato.
  • Non è consentito riqualificare i fatti in termini diversi (es. da partecipazione interna a concorso esterno) per supplire a una debolezza del quadro indiziario: le fattispecie sono diversissime e non intercambiabili.
  • La qualificazione del carattere mafioso dell'associazione deve basarsi su elementi oggettivi e sulle azioni concrete del gruppo (intimidazioni, controllo economico, estorsioni), non solo sulla reputazione o il carisma del capo, ma quei profili generali non sollevano dall'obbligo di motivare la posizione individuale.
  • Le esigenze cautelari devono fondarsi su una valutazione della pericolosità in concreto dell'indagato: ruolo marginale, sporadico o non adeguatamente provato può rendere la misura cautelare non proporzionata.
  • Se la motivazione è generica o confusa la Corte può annullare e rinviare affinché il giudice di merito riformuli la decisione eliminando parti non pertinenti e procedendo a esame analitico degli elementi riguardanti il ricorrente.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.