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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 1270/2024 del 11/01/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva la mancanza o la manifesta contraddittorietà della motivazione in ordine alla sussistenza del giudicato cautelare, sostenendo che il riesame aveva riguardato soltanto i gravi indizi di colpevolezza (fumus) e non le esigenze cautelari (periculum), sicché non si sarebbe determinata preclusione processuale in relazione alle esigenze cautelari e il provvedimento che aveva ripristinato la custodia cautelare doveva essere annullato.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Sul merito, la Corte ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse correttamente individuato un giudicato cautelare formatosi, poiché l'impugnazione del provvedimento genetico ex art. 309 c.p.p. era stata trattata e confermata anche quanto al periculum in mora; inoltre il ricorrente non aveva indicato elementi nuovi idonei a superare il giudicato. La Corte ha aggiunto che, indipendentemente dal profilo del giudicato, il riesame aveva motivato il ripristino della custodia anche sul merito (sussistenza di gravi esigenze), parte della decisione con la quale il ricorso non si era confrontato, giustificando così l'inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 309 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il riesame degli atti cautelari e su cui si è fondato il giudicato cautelare: la conferma del provvedimento genetico ex art. 309, estesa anche al periculum in mora, ha prodotto preclusione sulle questioni effettivamente decise e sui fatti valutati in quella sede.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola le spese processuali e le sanzioni per i ricorsi inammissibili; applicata per imputare al ricorrente le spese del procedimento e l'onere del versamento alla Cassa delle ammende.

  • sentenza Corte costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata per stabilire che la declaratoria di inammissibilità comporta l'onere delle spese e della sanzione salvo che non sussistano elementi per ritenere che il ricorso sia stato proposto senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità; nella fattispecie la Corte ha ritenuto assente tale elemento di esimente.

  • art. 28 Reg. esec. cod. proc. pen.

    Norma regolamentare richiamata soltanto in ordine agli adempimenti di cancelleria successivi alla decisione; non incide sulle questioni di merito qui discusse.

Massime di principio

  • Il giudicato cautelare derivante da pronunce in sede di riesame/incidente di impugnazione ha portata limitata: opera solo sulle questioni effettivamente dedotte e decise e vale nello stato degli atti; pertanto per superarlo è necessario allegare e dimostrare elementi nuovi e rilevanti.
  • Se il provvedimento confermativo impugna e conferma un provvedimento genetico anche quanto al periculum (esigenze cautelari), si forma preclusione anche su tale profilo, salvo che siano prodotti elementi nuovi nel successivo grado.
  • La mancata trattazione o la mancata impugnazione di parti rilevanti dell'ordinanza che hanno motivato il ripristino della misura (es. valutazioni di merito sulle esigenze cautelari) espone il ricorrente al rischio di inammissibilità per mancato confronto con le ragioni decisive della decisione impugnata.
  • La semplice osservazione che la richiesta di riesame originaria non aveva menzionato specificamente certe esigenze cautelari non è sufficiente a invalidare il giudicato se il giudice del riesame le aveva comunque esaminate e confermate.
  • Quando un ricorso è dichiarato inammissibile, la parte può essere condannata al pagamento delle spese e a una somma alla Cassa delle ammende salvo che si dimostri l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (orientamento consolidato e richiamo a prassi costituzionale).

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