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Cassazione Penale, Ordinanza n. 27769/2025 del 29/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse adeguatamente motivata e immune da fratture logiche, e che il ricorrente proponesse soltanto una lettura alternativa delle risultanze, non consentita in sede di legittimità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende, ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (giudice esecuzione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato l'ordinanza del Tribunale di Mantova, emessa in funzione di giudice dell'esecuzione, che aveva rigettato la richiesta di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p. tra i reati indicati nelle lettere a) e b) dell'originaria istanza. Con un unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ha dedotto erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p. e vizio di motivazione, sostenendo che il giudice non avrebbe valorizzato gli indici dell'unicità del disegno criminoso, anche in considerazione del fatto che i reati erano stati commessi quale amministratore unico di una società. La Corte rileva però che la doglianza si risolve in una diversa lettura degli elementi già esaminati dal giudice dell'esecuzione, il quale aveva motivato in modo puntuale su tutti gli indicatori rilevanti, evidenziando la diversità temporale dei fatti, la diversità delle condotte e dei beni giuridici tutelati, le differenti modalità commissive e l'assenza di elementi specifici idonei a dimostrare l'unitario programma criminoso, con conclusione nel senso dell'abitualità e non della continuazione.

Norme richiamate

  • art. 671 c.p.p.

    Regola il riconoscimento della continuazione in executivis; richiede la dimostrazione dell'originario disegno criminoso e non consente il riconoscimento sulla base del solo dubbio sulla sua esistenza.

  • art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.

    Consente di denunciare il vizio di motivazione, ma non di ottenere una nuova valutazione del merito attraverso una diversa lettura delle prove già esaminate.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna al pagamento delle spese processuali e, salvo esoneri, di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • In tema di continuazione in sede esecutiva, il riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso richiede specifici elementi dimostrativi e non può fondarsi su mere congetture o sul solo dubbio circa la sua esistenza.
  • Il giudice dell'esecuzione deve valutare gli indici rivelatori dell'unitario programma criminoso, potendo legittimamente escluderlo quando emergano differenze significative tra epoca dei fatti, condotta, bene giuridico leso e modalità commissive.
  • In sede di legittimità non è consentito sostituire alla motivazione del giudice di merito una diversa ricostruzione degli stessi elementi fattuali, se la decisione impugnata risulta logicamente coerente e adeguatamente argomentata.
  • Il riconoscimento della continuazione incide sulla certezza del giudicato quanto al trattamento sanzionatorio; perciò la sua dimostrazione deve essere piena e non può essere supplita dal favor rei in assenza di prova dell'originario programma criminoso.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMisure alternative
RamiProcesso penaleEsecuzione penale
IstitutiContinuazionePrescrizione del reato

Testo integrale

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