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Cassazione Penale, Ordinanza n. 10332/2026 del 18/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli del 26/11/2024. Ha dedotto: 1) la violazione di legge per la mancata declaratoria di improcedibilità per difetto di querela, sostenendo che il reato non fosse procedibile d'ufficio; 2) la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.; 3) la violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego delle attenuanti generiche specifiche di cui all'art. 62 n. 4 e n. 6 c.p.; 4) l'inosservanza o erronea applicazione della legge penale per la mancata sostituzione della pena detentiva ai sensi dell'art. 545-bis c.p.p. La Corte ha ritenuto i primi tre motivi manifestamente infondati o comunque non specifici perché ripetitivi di censure già formulate in appello e disattese con motivazione congrua; il quarto motivo è stato ritenuto non consentito in cassazione perché non dedotto specificamente in appello, con conseguente inammissibilità originaria della relativa richiesta.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato, quanto al primo motivo, che la fattispecie era procedibile d'ufficio e, in ogni caso, che la querela risultava ritualmente presentata il 12/2/2019. Quanto al secondo, ha escluso il sindacato di legittimità su una valutazione discrezionale del giudice di merito in assenza di illogicità manifeste, rilevando che la Corte territoriale aveva motivato il diniego dell'art. 131-bis c.p. in ragione delle modalità della condotta e della non particolare tenuità dell'offesa. Quanto al terzo, ha osservato che il diniego delle attenuanti ex art. 62 n. 4 e n. 6 c.p. era già stato esaminato in appello con motivazione congrua e non illogica, sicché le censure erano apparenti e prive di specificità. Quanto al quarto, ha affermato che la richiesta di sostituzione della pena detentiva ex art. 545-bis c.p.p. doveva essere specificamente devoluta in appello, non potendo il giudice di secondo grado disporla d'ufficio; poiché ciò non era avvenuto, la censura era inammissibile. Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 131-bis c.p.

    La causa di non punibilità è esclusa quando, secondo una valutazione di merito sorretta da motivazione congrua, difetta la particolare tenuità dell'offesa in considerazione delle modalità della condotta.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Le circostanze attenuanti patrimoniali invocate sono rimesse alla valutazione del giudice di merito e non sono censurabili in cassazione se il diniego è motivato in modo congruo e non illogico.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Anche questa attenuante è oggetto di valutazione discrezionale del giudice di merito e la sua esclusione non è sindacabile in sede di legittimità in presenza di motivazione adeguata.

  • art. 545-bis c.p.p.

    La sostituzione della pena detentiva breve deve essere specificamente richiesta nei gradi di merito; non può essere disposta d'ufficio in appello se non è stata devoluta con specifico motivo.

  • art. 606 comma 3 c.p.p.

    In cassazione non sono consentite doglianze non previamente dedotte come motivi di appello, pena l'inammissibilità originaria della censura.

  • art. 597 comma 5 c.p.p.

    La disposizione, di natura eccezionale e derogatoria al principio devolutivo dell'appello, non consente di ricomprendere la conversione della pena detentiva tra i benefici o le diminuenti che il giudice può riconoscere ex officio.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    Richiamato unitamente all'art. 62 n. 6 c.p. come oggetto di censura sul diniego delle attenuanti, ritenuto però non specifico e già disatteso in appello.

  • art. 62 n. 6 c.p.

    Richiamato unitamente all'art. 62 n. 4 c.p. come oggetto di censura sul diniego delle attenuanti, ritenuto però non specifico e già disatteso in appello.

Massime di principio

  • È manifestamente infondato il motivo di ricorso che deduce il difetto di querela quando la sentenza di merito ha accertato la procedibilità d'ufficio del reato e, comunque, dagli atti risulta la rituale proposizione della querela.
  • La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto è rimessa a una valutazione discrezionale del giudice di merito; in cassazione la censura è scrutinabile solo se la motivazione sia mancante, meramente apparente o manifestamente illogica.
  • Le doglianze contro il diniego di attenuanti generiche o di specifiche attenuanti patrimoniali sono inammissibili o comunque infondate se si limitano a riproporre questioni già devolute e motivate in appello senza confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
  • La sostituzione della pena detentiva breve non può essere ottenuta in cassazione se la relativa richiesta non è stata specificamente formulata in appello; il giudice di secondo grado non può provvedervi d'ufficio, trattandosi di potere che richiede specifica devoluzione.
  • Nel giudizio di legittimità non sono proponibili censure che avrebbero dovuto essere formulate come motivi di appello, pena l'inammissibilità della doglianza ex art. 606, comma 3, c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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