Cassazione Penale, Sentenza n. 36729/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (indagata)
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 23 luglio 2026 con cui il Tribunale per i minorenni di Torino aveva rigettato la richiesta di riesame di una misura cautelare personale. Con il primo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., ha dedotto carenza e illogicità della motivazione sulla gravità indiziaria e sulle esigenze cautelari: ha contestato il rilievo attribuito all’aggressione alle commesse, avvenuta in una fase successiva, all’avvistamento della giovane e al collegamento con il bambino visto uscire dal negozio con una scatola di Lego, nonché alla prospettata fuga; ha lamentato, inoltre, l’omessa considerazione di quanto accaduto dopo la colluttazione, della documentazione prodotta al riesame e della condotta successiva al fatto. Con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b) ed e), c.p.p., ha denunciato l’errata applicazione degli artt. 163 e 275, comma 2, c.p.p. e il difetto di motivazione sulla possibile sospensione condizionale della pena e sull’adeguatezza della misura, anche considerando la disponibilità della nonna a ospitarla. Il reato contestato non è specificato nel testo.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo: le censure sono generiche perché non si confrontano con le ragioni del Tribunale e non consentite nella parte in cui sollecitano una nuova, parcellizzata valutazione del materiale probatorio; la motivazione sulla gravità indiziaria è stata giudicata coerente, completa e aderente alle risultanze. Ha invece accolto il secondo motivo, rilevando che manca una puntuale verifica di adeguatezza e proporzionalità della misura rispetto alle esigenze cautelari concrete, alla consistenza del fatto e alla sanzione prevedibile, anche alla luce dei parametri richiamati dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 86 del 2024. Ha quindi annullato l’ordinanza e rinviato al Tribunale per i minorenni di Torino, competente ai sensi dell’art. 309, comma 7, c.p.p., per un nuovo giudizio sulla proporzionalità e adeguatezza della misura. Il giudice del rinvio può acquisire nuovi elementi prodotti dalle parti e fondare su di essi la decisione.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
Inoltre, non può revocarsi in dubbio che la valutazione del peso probatorio degli indizi sia compito riservato al giudice di merito e che, in sede di legittimità, tale valutazione possa essere contestata unicamente sotto il profilo della adeguatezza, completezza e logicità della motivazione, nonché congruenza della stessa rispetto ai principi del diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie, mentre restano inammissibili le censure che, pure investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze già esaminate dal giudice.
Il controllo di legittimità sulla valutazione degli indizi riguarda la tenuta, completezza e coerenza della motivazione; non consente di ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio.
Al fine dell'adozione della misura, è sufficiente, infatti, l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari ‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’ intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
Per l’applicazione di una misura cautelare personale è sufficiente un quadro probatorio che fondi una qualificata probabilità di responsabilità; i gravi indizi cautelari non coincidono con gli indizi richiesti per la condanna e non si valutano secondo i criteri dell’art. 192, comma 2, c.p.p.
Il principio di proporzionalità, al pari di quello di adeguatezza, opera come parametro di commisurazione delle misure cautelari alle specifiche esigenze ravvisabili nel caso concreto, imponendo una verifica della idoneità della misura applicata a fronteggiare le esigenze cautelari concretamente definite, secondo il principio della minor compressione possibile della libertà personale.
La misura cautelare deve essere proporzionata al fatto e commisurata alle esigenze cautelari concretamente individuate; va verificata la sua idoneità e deve essere preferita, tra quelle adeguate, la soluzione che comprime meno la libertà personale.
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio al Tribunale per i minorenni competente ai sensi dell'art. 309, comma 7, cod. proc. pen., affinché proceda ad una verifica in ordine ad adeguatezza e proporzionalità della misura applicata, con la precisazione che, a detto fine, il giudice del rinvio potrà legittimamente acquisire nuovi elementi prodotti dalle parti e fondare la propria decisione su di essi.
Nel nuovo giudizio conseguente all’annullamento con rinvio, il giudice competente deve riesaminare adeguatezza e proporzionalità della misura e può acquisire nuovi elementi prodotti dalle parti.
La disposizione è menzionata tra le norme invocate dalla ricorrente, ma la Corte non ne svolge un’applicazione o interpretazione autonoma.
Al fine dell'adozione della misura, è sufficiente, infatti, l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificata probabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitatigli, perché i necessari ‘gravi indizi di colpevolezza’ non corrispondono agli ‘indizi’ intesi quale elemento di prova idoneo a fondare un giudizio finale di colpevolezza e non devono, pertanto, essere valutati secondo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen., non richiamato dall’art. 273, comma 1-bis, cod. proc. pen.
I criteri di valutazione degli indizi previsti per il giudizio di merito dall’art. 192, comma 2, c.p.p. non sono richiesti per la valutazione dei gravi indizi cautelari.
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
La disposizione è menzionata quale norma invocata per il secondo motivo, ma la Corte non ne ricava una regola interpretativa autonoma.
Massime di principio
- I gravi indizi richiesti per l’applicazione di una misura cautelare non coincidono con gli indizi necessari per una condanna: è sufficiente un insieme di elementi probatori che fondi una qualificata probabilità di responsabilità, senza applicare i criteri di valutazione propri del giudizio di merito richiamati dall’art. 192, comma 2, c.p.p.
- In sede di legittimità la valutazione del peso degli indizi è censurabile per difetti di adeguatezza, completezza o logicità della motivazione e per contrasto con i principi di valutazione probatoria; non è ammissibile una censura che, pur formalmente riferita alla motivazione, chieda una diversa lettura delle circostanze già esaminate.
- La scelta della misura cautelare richiede una verifica concreta e motivata di adeguatezza e proporzionalità rispetto alle esigenze cautelari, alla consistenza del fatto e alla sanzione prevedibile, nel rispetto del principio della minor compressione possibile della libertà personale.
- Nel giudizio di rinvio sulla misura cautelare, il giudice può acquisire nuovi elementi prodotti dalle parti e utilizzarli nella decisione.
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