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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28501/2026 del 27/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

Il ricorrente impugnava la sentenza della Corte di appello che aveva dichiarato inammissibile il suo appello avverso la condanna di primo grado per evasione. Con l’unico motivo deduceva la violazione degli artt. 581, 591 e 597 c.p.p., sostenendo che la Corte territoriale, pur richiamando la presunta genericità dell’impugnazione, avrebbe in realtà compiuto un vaglio di manifesta infondatezza dei motivi, esaminando nel merito le questioni devolute e escludendone la fondatezza. Secondo il ricorrente, ciò avrebbe implicato il riconoscimento della specificità e quindi dell’ammissibilità dell’appello.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la Corte di appello non avesse affatto svolto un giudizio di manifesta infondatezza dei motivi, ma si fosse limitata a rilevare che le doglianze dell’appellante non costituivano una critica specifica e ragionata alla motivazione di primo grado. È stato ribadito che l’appello è inammissibile per difetto di specificità quando non contiene rilievi critici espliciti e puntuali rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a base della decisione impugnata, e che la mera riproposizione di argomentazioni già esaminate è sintomo di aspecificità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581 c.p.p.

    L’impugnazione deve contenere l’enunciazione puntuale ed esplicita dei rilievi critici rispetto alle questioni di fatto o di diritto poste a fondamento del provvedimento impugnato.

  • art. 591 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come norma violata in relazione alla declaratoria di inammissibilità dell’appello.

  • art. 597 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa come norma violata in relazione al sindacato del giudice di appello sui motivi dedotti.

  • art. 24 c.p.p.

Massime di principio

  • L’appello è inammissibile per difetto di specificità quando non enuncia in modo puntuale i passaggi della motivazione di primo grado ritenuti erronei, limitandosi a riproporre censure già vagliate.
  • La specificità dei motivi di appello deve essere valutata in rapporto alla specificità della motivazione impugnata: più è articolata la decisione di primo grado, più puntuali devono essere le censure.
  • Il giudice di appello può dichiarare l’inammissibilità per genericità solo in presenza di difetto intrinseco o estrinseco dei motivi, non quando li ritenga soltanto infondati nel merito.
  • La mera confutazione delle doglianze nel provvedimento impugnato non equivale a un giudizio di manifesta infondatezza se è funzionale solo a mostrare che l’appellante non ha articolato una critica specifica.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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