Cassazione Civile, Ordinanza n. 13019/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)
La controversia
La controversia nasce da due avvisi di accertamento emessi per IVA e imposte dirette relativi agli anni 2005 e 2006. La CTP aveva accolto parzialmente i ricorsi della società, annullando gli atti nella parte relativa alle imposte dirette perché il soggetto indicato come "dominus" della società aveva aderito allo "scudo fiscale". La CTR della Lombardia aveva poi confermato tale impostazione, ritenendo che gli effetti dello scudo fiscale, di cui aveva beneficiato il dominus persona fisica, si estendessero anche alla società, almeno con riguardo alle imposte dirette. L’Agenzia delle entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione dell’art. 13-bis, comma 5, del d.l. n. 78 del 2009 e dell’art. 11 della l. n. 409 del 2001, sostenendo che la CTR avesse erroneamente riconosciuto alla società gli effetti protettivi dello scudo fiscale, nonostante la disciplina lo riservi ai soggetti espressamente indicati dalla norma richiamata. La società ha resistito con controricorso, eccependo anche l’inammissibilità del motivo, eccezioni disattese dalla Corte.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondate le eccezioni preliminari di inammissibilità sollevate dalla controricorrente, ha accolto il ricorso dell’Agenzia e ha cassato la sentenza impugnata. Ha affermato che, per effetto del rinvio contenuto nell’art. 13-bis, comma 5, del d.l. n. 78 del 2009 all’art. 11 del d.l. n. 350 del 2001, lo scudo fiscale era fruibile soltanto dai soggetti tassativamente indicati da quest’ultima norma, tra cui non rientrano le società di capitali. Pertanto, la società non poteva invocare la protezione derivante dallo scudo fiscale attivato dal proprio legale rappresentante o dominus in quanto persona fisica. La causa è stata rinviata alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
art. 13-bis, comma 5, d.l. n. 78 del 2009
"il rimpatrio o la regolarizzazione operano con le stesse modalità, in quanto applicabili, previste dagli 11, 13, 14, 15, 16, 19, commi 2 e 2-bis, e 20, comma 3, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 350"
Il rinvio alle modalità previste dalla disciplina precedente comporta che anche i soggetti legittimati al beneficio sono solo quelli individuati dalla norma richiamata, con esclusione delle società di capitali.
art. 11, comma 1, lett. a), d.l. n. 350 del 2001
"le persone fisiche, gli enti non commerciali, le società semplici e le associazioni equiparate"
Individua in modo tassativo gli "interessati" che possono avvalersi dello scudo fiscale, escludendo le società di capitali.
art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.
Costituisce il parametro di legittimità per la denuncia della violazione di legge dedotta con il ricorso per cassazione.
art. 13-bis del d.l. n. 78 del 2009
Ha introdotto il cd. scudo fiscale ter per l’emersione di attività finanziarie e patrimoniali detenute all’estero, subordinando il beneficio al pagamento dell’imposta straordinaria e richiamando la disciplina previgente quanto alle modalità e ai soggetti ammessi.
Ha convertito il d.l. n. 78 del 2009, inserendo l’art. 13-bis.
Ha convertito il d.l. n. 350 del 2001, disciplina richiamata dalla normativa sullo scudo fiscale.
Massime di principio
- Lo scudo fiscale previsto dalla disciplina del 2009 è fruibile solo dai soggetti espressamente indicati dalla normativa richiamata, non potendo essere esteso in via interpretativa a soggetti diversi, come le società di capitali.
- Il rinvio operato dalla disciplina dello scudo fiscale alle precedenti disposizioni comporta l’applicazione anche dei limiti soggettivi previsti da quelle norme, con conseguente esclusione dei soggetti non contemplati.
- La fruizione del beneficio fiscale da parte della persona fisica che agisce quale legale rappresentante o dominus della società non determina automaticamente l’estensione degli effetti favorevoli alla società stessa.
- In sede di ricorso per cassazione, l’eccezione di inammissibilità per difetto di autosufficienza va respinta quando la censura individua in modo sufficientemente chiaro la questione di diritto dedotta.
- Non è configurabile una censura per violazione di legge quando il ricorso investe direttamente la corretta applicazione della disciplina normativa e non si limita a contestare circolari o atti amministrativi non normativi.
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