Cassazione Civile, Ordinanza n. 05430/2026 del 11/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La lite trae origine da un procedimento per denuncia di danno temuto promosso da una proprietaria contro la società proprietaria di due porzioni di un immobile. Nel contesto di una pregressa divisione ereditaria e di un successivo trasferimento dell'immobile alla società, era stata realizzata una scaletta di accesso; una consulenza tecnica espletata nella fase sommaria aveva ipotizzato che la scaletta fosse stata costruita dal ricorrente e che essa avesse causato danni al portico dell'immobile. In seguito, nella causa di merito per il risarcimento dei danni, la società aveva chiamato in causa il ricorrente, il quale aveva contestato l'opponibilità nei suoi confronti delle risultanze peritali raccolte senza la sua partecipazione. Con il ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: violazione degli artt. 101 e 206 c.p.c. e dell'art. 111 Cost. per l'uso come prova piena della CTU svolta nella fase sommaria senza contraddittorio; violazione degli artt. 2733 c.c., 116 e 230 c.p.c. per aver valorizzato anche dichiarazioni rese in interpello da una controparte; violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 116 c.p.c. per aver fondato l'accertamento su elementi ritenuti dubitativi o non opponibili, oltre che su una lettura presuntiva della documentazione e dello stato dei luoghi.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, affermando che la relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita nel successivo giudizio di cognizione, entra nel materiale probatorio utilizzabile nei confronti di tutte le parti del processo anche se una di esse non abbia partecipato al procedimento ante causam. Ha ritenuto manifestamente infondati il secondo e il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello non aveva fondato la decisione sulle dichiarazioni rese in interpello, ma sul complessivo compendio istruttorio, in particolare sugli atti notarili e sulla missiva di contestazione dei lavori; inoltre, la valutazione delle prove e il loro peso comparativo appartengono al giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se logicamente motivati. Il ricorrente è stato inoltre condannato alla rifusione delle spese in favore di ciascuna controricorrente e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
Richiamato per censurare il preteso difetto di contraddittorio nella utilizzazione della CTU svolta nella fase sommaria; la Corte ne esclude la violazione perché la consulenza, una volta acquisita nel giudizio di merito, è valutabile contro tutte le parti.
Richiamato con riferimento alla consulenza tecnica; la Corte afferma la piena utilizzabilità della relazione tecnica preventiva nel successivo giudizio di cognizione.
art. 111 Cost.
Richiamato per il principio del giusto processo e del contraddittorio; la Corte ritiene rispettato il contraddittorio nel giudizio di merito sull'elaborato tecnico acquisito.
Richiamato per contestare il valore delle dichiarazioni rese in interpello; la Corte osserva che la decisione impugnata non si è fondata su tali dichiarazioni.
Richiamato per censurare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce che la scelta e la ponderazione del materiale probatorio spettano al giudice di merito.
Richiamato in relazione alle dichiarazioni rese in interpello; la Corte ne esclude la decisività nel caso concreto.
Richiamato per contestare la ripartizione dell'onere probatorio; la Corte non ravvisa violazione perché la censura mira in realtà a una diversa lettura delle prove.
Richiamato per censurare l'uso di presunzioni; la Corte ritiene plausibile la valorizzazione presuntiva degli atti notarili e degli altri elementi istruttori.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
Applicato per dare atto dell'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- La relazione conclusiva di un accertamento tecnico preventivo, se ritualmente acquisita nel successivo giudizio di cognizione, è liberamente valutabile come elemento di prova anche nei confronti della parte che non abbia partecipato al procedimento ante causam, purché nel giudizio di merito essa possa esercitare pienamente il contraddittorio.
- Nel giudizio di cassazione non è consentita una rivalutazione del materiale istruttorio: l'interpretazione delle prove, la verifica della loro attendibilità, la selezione di quelle ritenute decisive e il loro peso comparativo appartengono al giudice di merito e sono sindacabili solo nei limiti del vizio di motivazione o di specifiche violazioni di legge, non per una diversa lettura del fatto.
- Quando la decisione di merito risulti sorretta da un complessivo compendio documentale e presuntivo, la censura che miri a isolare singoli elementi probatori o a contestarne la lettura fattuale si traduce in una richiesta di nuova valutazione del merito, inammissibile in sede di legittimità.
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