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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32949/2022 del 09/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La società ricorrente ha successivamente depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dal legale rappresentante e dal difensore. Poiché l'intimato non si era costituito, l'atto di rinuncia non è stato notificato; la Corte lo ha ritenuto regolare e ha dichiarato l'estinzione del giudizio. Non sono state liquidate spese e non è stato disposto alcun ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società creditrice per euro 1.187,55 nei confronti del debitore. Il decreto era stato notificato oltre il termine di 60 giorni previsto dall'art. 644 c.p.c.; il debitore aveva quindi proposto ricorso ex art. 188 disp. att. c.p.c. e il giudice di pace aveva accolto la domanda, dichiarando inefficace il decreto ingiuntivo. La società creditrice ha impugnato in Cassazione con un unico motivo, sostenendo che il giudice di pace avesse erroneamente applicato gli artt. 644 c.p.c. e 188 disp. att. c.p.c., poiché, in caso di notifica tardiva del decreto, il rimedio esperibile sarebbe soltanto l'opposizione ordinaria o tardiva ai sensi degli artt. 645 e 650 c.p.c. Non si è costituita la parte intimata nel giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 644 c.p.c.

    È richiamato come norma che prevede il termine entro cui notificare il decreto ingiuntivo; nella vicenda la notificazione oltre tale termine era posta a fondamento della declaratoria di inefficacia.

  • art. 188 disp. att. c.p.c.

    È indicato come rimedio azionato dal debitore per ottenere la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo notificato tardivamente.

  • art. 645 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente quale rimedio ordinario di opposizione al decreto ingiuntivo.

  • art. 650 c.p.c.

    È evocato dalla ricorrente quale rimedio di opposizione tardiva al decreto ingiuntivo.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 376 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione della causa in camera di consiglio.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Richiamato per la proposta del relatore e la procedura camerale.

  • art. 380bis c.p.c.

    Richiamato nel testo come base della proposta del relatore ritualmente comunicata alle parti.

Massime di principio

  • Se il ricorrente in cassazione rinuncia validamente al ricorso, il giudizio si estingue anche se l'intimato non si è costituito, purché l'atto di rinuncia sia regolare.
  • Quando interviene l'estinzione del giudizio per rinuncia, non vi è luogo a provvedere sulle spese se manca la costituzione della controparte.
  • La tardiva notificazione del decreto ingiuntivo è richiamata come fatto idoneo a porre un problema di inefficacia del decreto e di individuazione del rimedio processuale esperibile, ma nella specie la Corte non si pronuncia nel merito per effetto della rinuncia.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniDecreto ingiuntivo
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiDecadenza

Testo integrale

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