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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 43869/2022 del 18/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente era stato condannato dal Giudice di pace di Varese per il reato previsto dall'art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286/1998, per essersi trattenuto senza giustificato motivo sul territorio dello Stato in violazione dell'ordine del Questore di Varese del 24 marzo 2016. In cassazione la difesa ha dedotto che il ricorrente non poteva essere espulso perché era tornato in Italia in vista della nascita del figlio dalla convivente (nato il 24/03/2017), quindi prospettando cause sopravvenute che avrebbero giustificato la mancata espulsione. Tale circostanza però non era stata allegata né documentata nel giudizio di primo grado, e la difesa non aveva prodotto prove né spiegazioni sul presunto allontanamento o su un giustificato motivo antecedente alla violazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile: ha ritenuto che le circostanze addotte (convivenza e nascita del figlio) siano state prospettate per la prima volta in sede di cassazione e non fossero alleggerite da documentazione idonea in grado di provare che il ricorrente fosse effettivamente non espellibile o avesse ottemperato all'ordine del Questore. Inoltre la nascita del figlio, avvenuta dopo i fatti contestati, non giustifica comportamenti anteriori di mancato allontanamento. A seguito della dichiarazione di inammissibilità il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; resta quindi efficace la condanna pronunciata dal Giudice di pace.

Norme richiamate

  • art. 14, comma 5-ter, d.lgs. n. 286 del 1998

    La norma sanziona la permanenza nel territorio dello Stato in violazione dell'ordine di allontanamento del Questore; nel caso concreto tale norma è stata applicata perché il ricorrente è stato ritenuto trattenutosi senza giustificato motivo non avendo comprovato l'ottemperanza all'ordine o cause che impedissero l'espulsione

Massime di principio

  • Fatti e prove rilevanti devono essere esposti e documentati nel giudizio di merito; prospettare nuovi fatti per la prima volta in cassazione rende inammissibile il motivo, salvo che si tratti di questioni di diritto pura.
  • La nascita di un figlio dopo il fatto contestato non giustifica di per sé comportamenti anteriori che violano un ordine di allontanamento: la non espellibilità va dimostrata in relazione al momento dell'ordine o del comportamento contestato.
  • Per contestare efficacemente una misura di allontanamento o una sanzione collegata, è necessario produrre documentazione probatoria già nei gradi di merito (es. prova della convivenza anteriore, certificazioni di situazioni di impedimento, attestazioni di allontanamento e rientro), non solo in sede di legittimità.
  • La mancata deduzione di giustificati motivi o la totale inerzia difensiva nel merito rende probabile la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e l'assoggettamento alle spese e sanzioni accessorie (es. Cassa delle ammende).

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