Cassazione Civile, Ordinanza n. 36291/2023 del 28/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
La società ricorrente aveva acquistato e poi posto in vendita apparecchi elettronici da gioco ritenuti conformi alle specifiche tecniche imposte dall’Amministrazione. Successivamente gli apparecchi erano stati sottoposti a sequestro penale per irregolarità amministrativa e, in esito al procedimento penale, a confisca. La società aveva quindi domandato il risarcimento del danno all’Agenzia, assumendo di aver confidato in una certificazione/attestazione di regolarità poi rivelatasi errata e di aver subito un pregiudizio per il provvedimento ablatorio. I giudici di merito avevano dichiarato prescritto il diritto, ritenendo applicabile la prescrizione quinquennale della responsabilità extracontrattuale e facendo decorrere il termine dal sequestro. In cassazione la società ha proposto cinque motivi: con il primo ha denunciato violazione dell’art. 702-bis c.p.c., sostenendo che l’Amministrazione si era costituita tardivamente rispetto al termine assegnato dal giudice nel decreto di fissazione dell’udienza e che, quindi, la tardività impediva anche di formulare tempestivamente l’eccezione di prescrizione; con gli altri motivi ha contestato, in sintesi, la natura della responsabilità, il dies a quo della prescrizione e l’omessa pronuncia su ulteriori profili relativi alla decorrenza del termine prescrizionale.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo tardiva la costituzione dell’Amministrazione perché effettuata oltre il termine perentorio fissato dal giudice nel rito sommario di cognizione. Ha precisato che, una volta assegnato un termine più ampio dal giudice, esso è perentorio e non può essere superato invocando il solo termine residuale di dieci giorni prima dell’udienza. Conseguentemente, la costituzione tardiva ha travolto anche l’eccezione di prescrizione sollevata in quella sede. L’accoglimento del primo motivo ha reso assorbiti gli altri quattro, tutti inerenti alla prescrizione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio.
Norme richiamate
Nel rito sommario di cognizione il termine per la costituzione del convenuto è perentorio; se il giudice fissa un termine anteriore rispetto al limite massimo dei dieci giorni prima dell’udienza, il rispetto del solo termine residuale di legge non sana la tardività rispetto al termine assegnato.
Massime di principio
- Nel rito sommario di cognizione, il termine di costituzione del convenuto fissato dal giudice ai sensi dell’art. 702-bis c.p.c. è perentorio: la costituzione avvenuta oltre quel termine è tardiva anche se compiuta entro i dieci giorni anteriori all’udienza.
- Quando il giudice assegna un termine di costituzione più anticipato di quello residuale previsto dalla legge, tale termine non è meramente ordinatorio ma vincolante; diversamente, l’ordine del giudice resterebbe privo di effettività.
- La tardiva costituzione del convenuto preclude anche le eccezioni processuali o di merito che avrebbero dovuto essere svolte nel momento della costituzione, senza che sia utile distinguere tra termine per costituirsi e termine per eccepire, se la questione è regolata dal medesimo atto di costituzione.
- Se il primo motivo di ricorso investe validamente la tempestività della costituzione e dell’eccezione, restano assorbite le censure che presuppongono l’esame del merito della prescrizione o del dies a quo del relativo termine.
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