Cassazione Civile, Ordinanza n. 07836/2026 del 31/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha preso atto della rinuncia al ricorso depositata dall'Agenzia delle Entrate e ha dichiarato estinto il processo ai sensi dell'art. 390 c.p.c. Non sono state regolate le spese, poiché la controparte non ha svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di liquidazione relativo all'imposta di registro e alle imposte ipocatastali dovute in relazione a un atto che comprendeva collazione, divisione parziale e datio in solutum. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado aveva respinto l'appello dell'Agenzia delle Entrate, ritenendo che la determinazione dei beni conferiti alla massa dovesse necessariamente tenere conto della collazione. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, ma prima della decisione ha depositato nota di rinuncia, dichiarando di prendere atto dell'orientamento della Corte di Cassazione sul tema. Il contribuente è rimasto intimato e non ha svolto difese.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso da parte del ricorrente ha determinato l'estinzione del processo, essendo integrati i presupposti previsti dalla norma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione comporta l'estinzione del giudizio quando ricorrono i presupposti di cui all'art. 390 c.p.c.
- In caso di estinzione del processo per rinuncia e di mancata attività difensiva della controparte, non vi è ragione di provvedere sulle spese di lite.
- Se il ricorrente rinuncia al ricorso prendendo atto di un orientamento giurisprudenziale consolidato, la Corte può limitarsi a dichiarare l'estinzione senza esaminare il merito delle censure.
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