Cassazione Civile, Ordinanza n. 11829/2024 del 02/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (impresa agricola)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di un'impresa agricola, di un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale aveva recuperato sgravi contributivi ritenuti non dovuti. L'impresa aveva ottenuto accoglimento dell'opposizione in primo e in secondo grado, perché la Corte d'appello aveva ritenuto che l'attività prevalente fosse la coltivazione di piante e arbusti in un terreno sito nel Comune di Meldola, attività svolta nel territorio considerato svantaggiato, mentre era accessoria l'attività di realizzazione di giardini fuori da tale territorio. L'ente previdenziale ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 9, comma 5, L. n. 67/1988, 11, comma 27, d.lgs. n. 537/1993, 1, comma 2, d.l. n. 2/2006 conv. in L. n. 81/2006 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe accertato il vero fatto costitutivo del beneficio, e cioè l'impiego dei dipendenti in territori svantaggiati, fermandosi invece alla prevalenza dell'attività svolta dentro o fuori tali territori.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato che la Corte d'appello non si era limitata a qualificare come prevalente l'attività di coltivazione svolta nel terreno sito nel Comune di Meldola, ma aveva anche, sia pure sinteticamente, accertato il dato normativo decisivo ai fini del beneficio contributivo: il personale era prevalentemente impiegato nell'attività di coltivazione svolta entro il territorio svantaggiato. Da ciò ha desunto che il fatto costitutivo del diritto allo sgravio era stato effettivamente accertato, sicché il motivo di ricorso non poteva essere accolto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con permanenza della decisione favorevole all'impresa resistente.
Norme richiamate
art. 9, comma 5, L. n. 67/1988
Ai fini dello sgravio contributivo è necessario accertare che i dipendenti, a tempo determinato o indeterminato, siano impiegati in lavorazioni svolte entro i territori svantaggiati; la sola prevalenza dell'attività aziendale in senso astratto non è di per sé sufficiente se non collegata a tale dato.
art. 11, comma 27, d.lgs. n. 537/1993
Norma richiamata dall'ente ricorrente in coordinamento con la disciplina degli sgravi contributivi per il lavoro agricolo in territori svantaggiati.
art. 1, comma 2, d.l. n. 2/2006 conv. in L. n. 81/2006
Norma richiamata dall'ente ricorrente in relazione alla disciplina agevolativa oggetto di recupero contributivo.
Richiamato per contestare la ripartizione/assolvimento dell'onere probatorio sul fatto costitutivo del diritto all'agevolazione contributiva.
Massime di principio
- Nel giudizio relativo al recupero di sgravi contributivi agricoli, il fatto costitutivo del beneficio va individuato nel concreto impiego dei lavoratori in lavorazioni svolte entro i territori svantaggiati previsti dalla legge.
- Il giudice di merito deve accertare non solo la prevalenza dell'attività aziendale, ma anche il collegamento tra tale attività e l'impiego del personale nei territori agevolati, poiché questo è il dato giuridicamente rilevante.
- La censura per violazione dell'art. 2697 c.c. è infondata quando la sentenza impugnata risulti avere comunque accertato, anche sinteticamente, gli elementi fattuali che integrano il fatto costitutivo del diritto azionato.
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