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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36477/2026 del 16/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza dell’8 gennaio 2026 della Corte d’appello di Roma, che aveva parzialmente riformato la decisione di primo grado, assolvendo l’imputato dai reati di bancarotta patrimoniale e documentale e determinando la pena per la residua imputazione di bancarotta impropria. Con l’unico motivo ha contestato la motivazione posta a fondamento dell’affermazione di responsabilità. La Corte di cassazione ha rilevato che la censura era generica e indeterminata, perché non indicava gli elementi a sostegno delle doglianze né consentiva di individuare i rilievi sottoposti al giudice dell’impugnazione.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando che l’unico motivo non rispettava i requisiti di specificità prescritti dall’art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p. La motivazione della sentenza impugnata è stata ritenuta logicamente corretta e il ricorso non esponeva specificamente gli elementi contestati, impedendo l’esercizio del sindacato di legittimità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1, lett. c), c.p.p.

    il primo ed unico motivo di ricorso, che contesta la correttezza della motivazione posta a base dell'affermazione di responsabilità, è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato

    Il motivo di impugnazione deve indicare in modo specifico gli elementi posti a fondamento della censura; è inammissibile per genericità quando non permette di individuare i rilievi sottoposti al giudice dell’impugnazione.

Massime di principio

  • È inammissibile per genericità il motivo di ricorso che contesta la motivazione della decisione senza indicare gli elementi specifici su cui si fonda la censura e senza consentire al giudice dell’impugnazione di identificare i rilievi da esaminare.

Come è indicizzato

MaterieBancarotta fraudolenta
RamiReati fallimentari
SottomaterieBancarotta patrimonialeBancarotta documentale

Testo integrale

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