Cassazione Penale, Sentenza n. 16593/2022 del 29/04/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. per presunto errore di fatto nella sentenza della Corte di cassazione n. 47010/2021 che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione. Il difensore deduceva che la Cassazione aveva erroneamente ritenuto che non si fosse formato il giudicato sulla misura dell'aumento di pena per la continuazione relativa al capo C) (art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74) per l'annualità 2010, mentre invece tale aumento (mesi 1 e giorni 15) sarebbe già passato in giudicato in precedenti pronunce (con estinzione per prescrizione delle annualità 2008 e 2009) e la Corte d'appello, nel giudizio di rinvio, avrebbe illegittimamente aumentato tale misura a mesi 4.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l'errore percettivo della Corte di cassazione nella pronuncia n. 47010/2021 e ha revocato tale sentenza limitatamente ad Amico Massimiliano. Ha quindi proceduto al giudizio rescissorio e, sul merito, ha accertato che per il capo C) si era formato il giudicato sulla misura dell'aumento per la continuazione pari a 1 mese e 15 giorni; ne è conseguito che l'aumento di mesi 4 applicato dalla Corte d'appello doveva essere ridotto sottraendo 2 mesi e 15 giorni, riconducendo la misura dell'aumento a 1 mese e 15 giorni. La pena complessiva è stata determinata in 4 anni, 1 mese e 15 giorni di reclusione. È stata altresì confermata l'inammissibilità del ricorso straordinario nei confronti della società Oceania Costruzioni spa.
Norme richiamate
Usato quale rimedio straordinario per errore di fatto; la Corte può revocare la precedente pronuncia di cassazione e adottare i provvedimenti necessari per correggere l'errore, con possibilità di procedere immediatamente alla decisione rescissoria o alla sostituzione integrale della pronuncia viziata.
art. 8 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74
Norma sostanziale in relazione al capo C) di imputazione (reato tributario contestato); nel caso concreto alcune annualità sono state dichiarate prescritte (2008 e 2009) mentre per l'annualità 2010 si era formato il giudicato sulla misura della pena.
Giurisprudenza (Sez. U., n. 16103/2002 e n. 16104/2002)
Principio secondo cui, nell'ambito del ricorso per errore di fatto, la procedura rescissoria può tradursi nell'immediata sostituzione della decisione viziata con una nuova pronuncia, senza necessità di due fasi distinte (caducazione e successivo nuovo giudizio).
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis cod. proc. pen. è idoneo a correggere errori percettivi della Corte di cassazione quando la pronuncia contiene contraddizioni sulla formazione del giudicato; in tali ipotesi la Corte può revocare la propria decisione e procedere alla decisione rescissoria.
- Se in precedenti pronunce si è formato il giudicato su una specifica misura di pena (anche su singoli aumenti per continuazione riferiti a precise annualità), tale misura non può essere incrementata successivamente senza violare il giudicato; eventuali aumenti applicati in violazione del giudicato devono essere ridotti fino a ricondurli alla misura già definita.
- Quando vi sono annullamenti e rinvii su capi diversi, occorre distinguere attentamente quali decisioni sono già divenute definitive (giudicato) e quali sono ancora suscettibili di revisione; l'esistenza di provvedimenti di annullamento e rinvio può impedire l'applicazione automatica di aumenti di pena che presuppongono la compiuta determinazione delle singole pene base.
- Il rimedio per errore di fatto può condurre non solo alla cassazione della decisione impugnata ma alla sua sostituzione integrale con una nuova determinazione della pena, specie quando la correzione riguarda la quantificazione del trattamento sanzionatorio già cristallizzato.
- Il ricorso straordinario è efficace solo se il vizio è effettivamente un errore di fatto percettivo (contraddizione oggettiva nel contenuto della pronuncia); mere questioni di diritto o di apprezzamento non sono remediate da questo strumento.
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