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Sentenza

Sentenza n. 2642/2026 - Milano, Sezione 5

per l'ottemperanza - della sentenza n. 604/2024 [rectius: 608/2024], pubblicata in data 6/11/2024, emessa dal Tribunale di Pavia, Giudice del Lavoro, notificata l’8/01/2025 e passata in giudicato il 7/02/2025.

Giustizia amministrativa202504521

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. VSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia, Giudice del Lavoro, recante un'obbligazione pecuniaria

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazione debitrice)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Pavia, Giudice del Lavoro, sostenendo di aver notificato il titolo all'Amministrazione il 20 marzo 2025. Ai fini della procedibilità, il TAR ha rilevato la necessità di verificare sia la corrispondenza della documentazione prodotta sia il decorso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996. Con ordinanza istruttoria il Collegio ha quindi ordinato il deposito della documentazione corretta entro sette giorni. La ricorrente non ha dato riscontro all'ordinanza, né ha partecipato alla successiva camera di consiglio. È pertanto rimasta priva di prova la notificazione del titolo all'Amministrazione secondo le modalità necessarie e, comunque, il presupposto per l'avvio del giudizio di ottemperanza dopo il decorso del termine legale di 120 giorni.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile ai sensi degli artt. 35, comma 1, lettera c), c.p.a. e 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, conv. dalla l. n. 30/1997. Applicando il principio della ragione più liquida, il Collegio ha ritenuto decisiva l'assenza di prova della notificazione del titolo all'Amministrazione debitrice e del conseguente decorso del termine di 120 giorni. Ha affermato che tale termine si applica anche al giudizio di ottemperanza dinanzi al giudice amministrativo e che la sentenza deve essere notificata al domicilio reale dell'Amministrazione prima dell'avvio della procedura, per consentire l'adempimento spontaneo. La notificazione non può essere sostituita dalla mera comunicazione amministrativa, dalla notificazione ai difensori costituiti nel precedente giudizio o da una diffida ad adempiere. Le spese di lite sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il ricorso è stato proposto.

  • art. 35, comma 1, lettera c), c.p.a.

    Consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso; la disposizione è stata applicata per l'assenza della prova del presupposto necessario all'esame della domanda di ottemperanza.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    la sentenza (eventualmente anche priva di formula esecutiva) debba comunque essere notificata al domicilio reale dell’Amministrazione intimata prima dell’avvio del giudizio di ottemperanza (...) al fine di consentire il pagamento spontaneo nel termine di 120 giorni fissato dalla legge

    L'Amministrazione debitrice dispone di 120 giorni dalla notificazione del titolo per adempiere spontaneamente alle obbligazioni pecuniarie. Il termine costituisce un presupposto per la procedibilità del giudizio di ottemperanza e richiede la notificazione del titolo al domicilio reale dell'Amministrazione prima dell'avvio del giudizio.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto un'obbligazione pecuniaria dell'Amministrazione, la sentenza posta in esecuzione deve essere notificata all'Amministrazione debitrice, al suo domicilio reale, prima della proposizione del ricorso, anche se priva di formula esecutiva.
  • Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996 decorre dalla notificazione del titolo all'Amministrazione debitrice e deve essere rispettato prima dell'avvio del giudizio di ottemperanza per consentire l'adempimento spontaneo.
  • La notificazione della sentenza ai difensori della parte nel precedente giudizio, la mera comunicazione amministrativa o una diffida ad adempiere non sostituiscono la notificazione del titolo al domicilio reale dell'Amministrazione richiesta dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
  • La mancata produzione della prova della notificazione del titolo e del decorso del termine di 120 giorni, nonostante uno specifico ordine istruttorio del giudice, comporta l'improcedibilità del ricorso per ottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processualeEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivoSopravvenuta carenza di interesse

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