Cassazione Penale, Sentenza n. 20931/2023 del 16/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile l'appello contro la sentenza di condanna per il delitto di evasione. L'appello era stato trasmesso via PEC all'indirizzo della Corte d'appello di Trento anziché all'indirizzo PEC indicato dal Direttore Generale dei Sistemi Informativi e Automatizzati per l'ufficio che aveva emesso il provvedimento (giudice di primo grado). La cancelleria della Corte d'appello ha poi trasmesso l'atto al giudice competente il 24/10/2022, ma tale trasmissione è avvenuta oltre il termine di legge per proporre l'impugnazione (15 giorni dalla data di deposito della sentenza, 06/10/2022). Il ricorrente sosteneva che l'invio successivo da parte della cancelleria avrebbe sanato l'errore e invocava la tutela del diritto di difesa.
La decisione
Il ricorso è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto applicabile l'art. 24 del D.L. 28/10/2020, n. 137 (convertito), che prevede il deposito via PEC agli indirizzi indicati dal DGSIA e dispone l'inammissibilità quando l'atto è trasmesso a un indirizzo diverso da quello indicato. Poiché l'atto era stato inviato al PEC sbagliato e la cancelleria della Corte d'appello ha inoltrato l'atto al giudice competente solo dopo la scadenza del termine di impugnazione, non si è potuta applicare la giurisprudenza richiamata dal ricorrente (che vale ove l'atto, pur inviato al diverso indirizzo, sia comunque pervenuto tempestivamente all'ufficio competente). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
D.L. 28/10/2020, n. 137, art. 24 (convertito dalla L. 18/12/2020, n. 176)
l'impugnazione è inammissibile "quando l'atto è trasmesso a un indirizzo di posta elettronica certificata diverso da quello indicato per l'ufficio che ha emesso il provvedimento impugnato"
Il deposito via PEC ha valore legale solo se effettuato agli indirizzi indicati dal DGSIA; l'invio a un indirizzo diverso comporta inammissibilità dell'impugnazione, salvo che l'atto sia comunque pervenuto tempestivamente all'ufficio competente.
Art. 585 cod. proc. pen., comma 1, lett. a
termine per la motivazione contestuale dell'impugnazione: quindici giorni dal deposito della sentenza
Nel caso di motivazione contestuale il termine per proporre appello è perentorio e decorre dal deposito della sentenza; la tempestività dell'arrivo dell'atto all'ufficio competente è essenziale.
Norma che autorizza la condanna dell'inammissibile ricorrente al pagamento delle somme a favore della Cassa delle ammende; applicata per le spese e la somma equa disposta dalla Corte.
D.L. 28/10/2020, n. 137, art. 23, comma 8 e D.L. 30/12/2021, n. 228, art. 16, comma 1
Disposizioni che consentono il trattamento del procedimento in forma cartolare (valutazione senza udienza orale), applicate al presente giudizio.
Massime di principio
- L'invio dell'atto via PEC è valido soltanto se effettuato all'indirizzo indicato dal DGSIA per l'ufficio che ha emesso il provvedimento: invii a indirizzi diversi possono comportare l'inammissibilità dell'impugnazione.
- Se un atto è inviato al PEC sbagliato ma perviene comunque tempestivamente all'ufficio competente (prima della scadenza del termine di impugnazione), la giurisprudenza può ritenere l'impugnazione valida; la tempestività di arrivo all'ufficio competente è il criterio decisivo.
- La trasmissione successiva da parte di un ufficio diverso (es. cancelleria di Corte d'appello) che inoltra l'atto dopo la scadenza non sana l'inottemperanza al requisito del corretto indirizzo PEC e non interrompe i termini di impugnazione.
- Il rispetto formale delle modalità di deposito telematico (indirizzo PEC specificato dal DGSIA, termini perentori) prevale, salvo casi in cui sia dimostrabile che l'atto è comunque pervenuto tempestivamente all'ufficio competente.
- Prassi consigliata: verificare sempre sul portale dei servizi telematici l'indirizzo PEC esatto indicato dal DGSIA per l'ufficio destinatario, conservare ricevute di trasmissione e ricevute di consegna PEC con timestamp e, in caso di invio errato, agire immediatamente per conseguire la tempestiva ricezione dell'atto da parte dell'ufficio competente (es. segnalazione e richiesta di inoltro urgente).
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