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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 22539/2025 del 16/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso per cassazione avverso la conferma, in appello, della condanna per due fatti di ricettazione relativi a due moduli di assegni bancari provento di furto (danneggiante: Andrea Piga, fatto 12/03/2013). Il ricorrente deduce: (i) errore nell'affermare la continuazione tra i due reati invece dell'assorbimento; (ii) erronea valutazione dell'aumento per continuazione e della recidiva che avrebbe annullato l'effetto mitigatorio delle attenuanti generiche e determinato la prescrizione; (iii) carenza o contraddittorietà della motivazione sull'elemento psicologico (sostiene che gli assegni erano intestati a lui e posti in pagamento regolarmente); (iv) nullità per violazione degli artt. 516, 521 e 604 c.p.p. e difetto di correlazione tra contestazione e sentenza, con riferimento a errori di intestazione e mancata descrizione di parte della condotta; (v) inesiguità/offensività della condotta perché gli assegni non sarebbero stati effettivamente incassati.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile: le prime due censure (continuazione, aumento e recidiva) sono state ritenute precluse perché non sollevate nell'atto d'appello (artt. 606 comma 3 e 609 comma 2 c.p.p.); il rilievo sulla motivazione (elemento psicologico) è stato giudicato manifestamente infondato: la ricettazione può essere punita a titolo di dolo eventuale e gli assegni, benché intestati successivamente al Pinna, erano provento di furto e negoziati da lui presso due banche; la questione della nullità per mancata intestazione è stata anch'essa ritenuta preclusa per non essere stata dedotta tempestivamente e, comunque, generica; l'argomento sull'inaffidabilità del pregiudizio è stato respinto: il reato si perfeziona con la ricezione del modulo di assegno, indipendentemente dall'incasso, e il valore da considerare è quello potenziale del titolo. Conseguentemente è stata confermata la condanna di merito (pena definitiva: 2 anni e 2 mesi di reclusione, multa di euro 600, confisca dei due assegni e condanna alle spese) e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen., comma terzo

    Norma processuale che limita le censure proponibili in cassazione alle questioni dedotte nei precedenti gradi; la Corte ha ritenuto precluse le censure non sollevate in appello.

  • art. 609 cod. proc. pen., comma secondo

    Richiamato insieme all'art. 606 per motivare l'inammissibilità delle doglianze non prospettate in appello.

  • art. 648 cod. pen.

    Citato in relazione all'attenuante prevista nel capoverso; la Corte ha ritenuto non applicabile l'attenuante per i moduli di assegno in bianco perché il danno si valuta sul valore potenziale del titolo, non sullo stampato.

  • art. 516 cod. proc. pen.

    Norma richiamata dall'appellante in ordine alla correzione di errori materiali in atti e sentenze; la Corte ha ritenuto la questione relativa all'intestazione come non tempestivamente dedotta.

  • art. 521 cod. proc. pen.

    Norma sulla forma dell'atto di impugnazione citata dall'appellante; la Corte ha considerato la relativa eccezione preclusa per mancata tempestiva deduzione.

  • art. 604 cod. proc. pen.

    Richiamato dall'appellante in tema di nullità e correlazione tra imputazione e sentenza; la Corte ha ricordato che la nullità relativa per genericità del capo di imputazione deve essere eccepita tempestivamente.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e il pagamento in favore della Cassa delle Ammende; applicata per liquidare la somma di euro 3.000.

Massime di principio

  • In cassazione sono precluse le censure che non sono state prospettate nel grado d'appello; questioni non sollevate tempestivamente non possono essere dedotte per la prima volta in sede di legittimità.
  • La ricettazione può configurarsi anche a titolo di dolo eventuale: il ricevente che accetta titoli o beni con chiari indizi di provenienza illecita può essere ritenuto responsabile anche se non ha materialmente inteso il furto.
  • La continuazione tra reati e l'aumento per continuazione possono essere censurati solo se adeguatamente dedotti nei gradi precedenti; altrimenti la relativa doglianza è preclusa.
  • La nullità per difetto di correlazione tra accusa e sentenza ha natura relativa: va eccepita in tempo utile (in genere già nel grado successivo), altrimenti si perde il diritto di farla valere.
  • La consumazione del reato di ricettazione non dipende dall'effettivo incasso o utilizzo del titolo ricevuto: la mera ricezione di un modulo di assegno provento di furto è idonea a integrare il reato, essendo rilevante il valore potenziale del titolo.
  • Se si intende contestare la motivazione in relazione all'elemento psicologico (dolo/colpa), è necessario fornire in sede di appello argomentazioni specifiche e circostanziate: argomentazioni generiche rischiano di essere dichiarate manifestamente infondate in cassazione.

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