Cassazione Civile, Ordinanza n. 14927/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, preso atto del perfezionamento della definizione agevolata della lite, ha dichiarato la cessazione della materia del contendere e ha compensato le spese di giudizio. Non vi è stata decisione sul merito del motivo di ricorso.
Esito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento in materia di IVA per l’anno d’imposta 2009. La Commissione tributaria provinciale aveva accolto il ricorso della società contribuente; la Commissione tributaria regionale aveva poi rigettato l’appello dell’Agenzia delle entrate. L’Agenzia proponeva ricorso per cassazione con un unico motivo, ma nel corso del giudizio la società depositava istanza di sospensione per avere aderito alla definizione agevolata della controversia ai sensi dell’art. 6, comma 10, del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119, conv. con modif. nella l. 17 dicembre 2018, n. 136. Successivamente l’Agenzia stessa dava atto dell’intervenuta cessazione della materia del contendere per perfezionamento della definizione agevolata.
Norme richiamate
art. 6, comma 10, d.l. 23 ottobre 2018, n. 119
È richiamato quale base normativa della definizione agevolata della controversia; il perfezionamento dell’adesione determina la cessazione della materia del contendere.
Norma di conversione del d.l. n. 119/2018, richiamata insieme alla disciplina della definizione agevolata.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, risulta perfezionata la definizione agevolata della controversia tributaria, il processo si estingue per cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere comporta la definizione del giudizio senza esame dei motivi di ricorso e consente la compensazione delle spese, ove la Corte lo ritenga in ragione della sopravvenienza che ha chiuso la lite.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14852/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14853/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14854/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14855/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14856/2022 del 11/05/2022
- ordinanza_civile · 11 mag 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 14857/2022 del 11/05/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →