Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 03288/2023 del 02/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (erede)

La controversia

La controversia origina da un decreto ingiuntivo emesso su istanza di una persona poi divenuta erede per un quarto del soggetto cui il credito era riferito, sulla base di quattro dichiarazioni aventi valore di riconoscimento di debito per l'importo complessivo di 320.000 euro. Gli ingiunti proponevano opposizione e il tribunale revocava il decreto, ritenendo inutilizzabili le dichiarazioni prodotte in copia autentica e non in originale, dopo disconoscimento della sottoscrizione e del contenuto, e valorizzando invece una scrittura privata successiva prodotta dagli opponenti. In appello, la creditrice censurava la mancata valutazione delle prove e il rigetto dell'istanza di verificazione, deducendo violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; la Corte d'appello respingeva in sostanza la pretesa di verificazione. Con il ricorso per cassazione si denuncia che la Corte territoriale abbia travisato gli atti processuali e, qualificata la censura come error in procedendo, si sostiene che l'onere di esibire gli originali delle scritture era stato assolto in primo grado, sicché la verificazione andava ammessa e la CTU grafologica doveva essere espletata; si contesta inoltre l'affermazione secondo cui gli originali sarebbero stati prodotti solo in appello e si richiama il fatto che l'eventuale preclusione alla verificazione riguarda i documenti prodotti per la prima volta in appello, non quelli già esibiti in primo grado senza colpa della parte.

La decisione

La Corte di cassazione accoglie il ricorso. Rileva che la ricorrente aveva già assolto in primo grado all'onere di produzione/esibizione degli originali delle scritture private e che la mancata esecuzione della perizia grafologica non era a lei imputabile. Per tale ragione, la Corte territoriale aveva erroneamente negato la verificazione sulla base di un presupposto fattuale non corrispondente agli atti di causa. La sentenza impugnata viene quindi cassata in relazione al motivo accolto e la causa è rinviata alla Corte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    La censura viene proposta come vizio processuale, poi qualificato d'ufficio come error in procedendo.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato come norma violata per il dedotto travisamento della prova e l'omessa valutazione di atti processuali.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato come norma violata per il dedotto travisamento della prova da parte del giudice di merito.

  • art. 217 c.p.c.

    La Corte qualifica la censura come error in procedendo in relazione al mancato esame della verificazione e alla gestione del disconoscimento delle scritture.

  • art. 366, n. 6 c.p.c.

    Richiamato per sottolineare che nel ricorso sono stati riprodotti gli atti processuali rilevanti nel rispetto degli oneri di specificità.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Norma processuale indicata per la trattazione del ricorso in camera di consiglio.

Massime di principio

  • Quando la parte abbia già assolto in primo grado l'onere di produrre o esibire gli originali dei documenti rilevanti, la successiva richiesta di verificazione non può essere respinta in appello sulla base della sola affermazione che gli originali sarebbero stati prodotti per la prima volta nel grado di gravame, se ciò non corrisponde agli atti.
  • Il diniego della verificazione di una scrittura privata richiede un corretto accertamento del dato fattuale relativo alla produzione/esibizione del documento: se il presupposto di fatto è erroneo, la decisione è cassabile per error in procedendo.
  • Il limite alla verificazione in appello opera nei confronti dei documenti effettivamente prodotti per la prima volta nel grado di impugnazione e non può essere esteso a documenti già introdotti in precedenza senza colpa della parte.
  • Nel giudizio di cassazione, il travisamento di atti processuali può essere denunciato come vizio processuale quando incide sulla decisione e l'errore riguarda il contenuto degli atti e non una mera valutazione di merito.

Come è indicizzato

MaterieProveImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.