Sentenza n. 705/2026 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento, sospensione degli effetti: - del provvedimento del Liceo scientifico -OMISSIS- che stabilisce la mancata ammissione dell’alunno ricorrente alla classe successiva alla I della scuola secondaria di secondo grado, in relazione all’anno scolastico 2021/2022; - del giudizio di non ammissione alla classe successiva adottato nei confronti dell’alunno dal Consiglio della classe, così come risultante dalla predetta nota di scrutinio finale; - del relativo verbale del Consiglio di classe della classe I, dello scrutinio finale, dei giudizi e delle valutazioni relativi alla situazione di profitto dell’alunno, riguardo all’anno scolastico 2021/2022, nella parte in cui hanno determinato la deliberazione di non ammissione del ricorrente alla classe successiva; - delle valutazioni periodiche effettuate rispetto all’alunno nelle singole materie di studio così come riportate nella pagella “primo quadrimestre”, nella pagella “secondo quadrimestre” e nello scrutinio finale, anno scolastico 2021/2022; - della nota di riscontro dell’Istituto scolastico del 27.07.2022, relativa all’istanza di accesso agli atti formulata da parte ricorrente, nonché di tutti gli atti e documenti oggetto di ostensione da parte dell’Amministrazione;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata ammissione alla classe successiva al termine dell'anno scolastico 2021/2022, con contestuale impugnazione degli atti di scrutinio, delle valutazioni e del riscontro sull'istanza di accesso agli atti
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione scolastica)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la non ammissione alla classe successiva, deducendo che l'istituto scolastico non avrebbe adeguatamente fronteggiato la prolungata assenza del docente di informatica, con pregiudizio per la formazione dell'alunno; non avrebbe organizzato idonei percorsi di recupero né motivato congruamente perché le carenze formative non potessero essere recuperate mediante la frequenza della classe successiva; non avrebbe inoltre assicurato alla famiglia un'informazione tempestiva sul processo di apprendimento e sugli esiti delle valutazioni durante l'anno scolastico. Era stata richiesta anche la sospensione cautelare degli atti impugnati. La domanda cautelare è stata respinta per difetto del fumus boni iuris e il relativo provvedimento non è stato impugnato. Nel marzo 2026 il ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione di merito.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, valorizzando la dichiarazione del ricorrente e l'ampio tempo trascorso dall'anno scolastico 2021/2022 fino all'anno scolastico 2025/2026, tale da far venir meno l'utilità concreta e attuale di una decisione sugli atti di non ammissione. Il giudice non ha quindi esaminato nel merito le censure relative all'organizzazione dell'insegnamento, ai percorsi di recupero, alla motivazione della non ammissione e all'informazione resa alla famiglia. Le spese di lite sono state integralmente compensate, in ragione della definizione in rito e dell'assenza di un'effettiva attività difensiva delle amministrazioni resistenti, limitatasi alla produzione documentale e a una costituzione meramente formale.
Norme richiamate
sopravvenuta carenza di interesse
La dichiarazione del ricorrente, insieme al decorso del tempo, consente di dichiarare l'improcedibilità del ricorso quando viene meno l'interesse concreto e attuale alla decisione.
udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato
Richiamato quale base processuale per la celebrazione dell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 6, paragrafo 1, lettera f)
Richiamato, unitamente alle ulteriori norme sulla protezione dei dati, quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati idonei a rivelare lo stato di salute o la minore età.
Regolamento (UE) 2016/679, art. 9, paragrafi 2 e 4
Richiamato quale fondamento della protezione dei dati relativi alla salute.
art. 52, commi 1, 2 e 5, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l'oscuramento dei dati personali in caso di diffusione del provvedimento.
art. 2-septies d.lgs. 196/2003
Richiamato insieme alla disciplina europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali e di salute.
Massime di principio
- La dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alla decisione, corroborata dal decorso di un rilevante periodo di tempo rispetto all'atto impugnato, giustifica la declaratoria di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse quando non residui un'utilità concreta e attuale dalla pronuncia di merito.
- La sopravvenuta carenza di interesse impedisce l'esame delle censure sostanziali dedotte contro il provvedimento amministrativo e conduce alla definizione del giudizio in rito.
- In presenza di una definizione in rito e di un'attività difensiva meramente formale delle amministrazioni resistenti, il giudice può compensare integralmente le spese di lite.
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