Cassazione Penale, Ordinanza n. 19269/2025 del 22/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per il reato contravvenzionale di parcheggiatore abusivo. In fatto, la decisione di merito ha ritenuto che l'interessato avesse indicato agli automobilisti dove posteggiare l'auto, svolgendo quindi l'attività vietata, e che fosse già incorso in una precedente violazione nel 2018, elemento valorizzato ai fini della recidiva nel biennio. Con il ricorso sono stati dedotti: violazione di legge e vizio di motivazione sulla affermazione di responsabilità, contestando la lettura del compendio probatorio; violazione dell'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, sostenendo l'insussistenza dei presupposti normativi; omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche; illegittimo diniego della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis c.p., ritenuta invece applicabile dal ricorrente.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo manifestamente infondato e comunque diretto a sollecitare un non consentito riesame del merito e della valutazione della prova; ha giudicato infondata anche la censura sulla violazione dell'art. 7, comma 15-bis, cod. strada, richiamando il principio secondo cui, per provare la recidiva nel biennio idonea a escludere la depenalizzazione, non è necessario un documento attestante la definitività del pregresso illecito, essendo sufficiente un adeguato elemento probatorio in assenza di allegazioni contrarie dell'interessato; ha inoltre ritenuto inammissibili le doglianze sulle attenuanti generiche e sulla causa di non punibilità ex art. 131-bis c.p., quest'ultima esclusa per l'abitualità della condotta e per i precedenti specifici. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 7, comma 15-bis, cod. strada
disciplina la fattispecie del parcheggiatore abusivo; la Corte ne conferma l'applicazione, rilevando che la prova della recidiva nel biennio può essere fornita anche senza attestazione documentale della definitività del precedente accertamento, se sorretta da elementi probatori e in assenza di contestazioni specifiche dell'interessato.
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
art. 5 d.lgs. 5 gennaio 2016, n. 8
è richiamato quale norma in tema di depenalizzazione, rispetto alla quale la recidiva nel biennio opera come elemento idoneo a escludere la trasformazione in illecito amministrativo.
la causa di non punibilità è stata correttamente negata in ragione della documentata abitualità della condotta e dei precedenti penali specifici.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del compendio probatorio, poiché ciò integra un sindacato di merito precluso alla Corte di cassazione.
- In tema di prova della recidiva nel biennio, ai fini dell'esclusione della depenalizzazione, non è indispensabile un'attestazione documentale formale della definitività del precedente illecito: può essere sufficiente un elemento probatorio serio e univoco, soprattutto se l'interessato non allega circostanze contrarie, come un ricorso pendente o un'oblazione non respinta.
- La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto può essere esclusa quando la condotta risulti abituale e sia corroborata da precedenti specifici, essendo tale dato incompatibile con la valutazione di tenuità.
- Le doglianze sulle circostanze attenuanti generiche sono inammissibili quando la motivazione di merito abbia preso in esame l'assenza di elementi positivi idonei a giustificarne il riconoscimento.
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