Cassazione Penale, Sentenza n. 3806/2022 del 03/02/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Gli imputati impugnavano la sentenza d'appello che li aveva ritenuti responsabili, in concorso, del reato previsto dall'art. 2 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (conv. L. 25 giugno 1993, n. 205, cd. legge Mancino) per avere, in occasione di una commemorazione pubblica del 23 marzo 2017 presso il Cimitero Monumentale di Milano, compiuto manifestazioni esteriori ("saluto romano", "chiamata del presente") e ostentato stendardi/emblemi riconducibili alla Repubblica Sociale Italiana. I ricorrenti contestavano: errata qualificazione giuridica (sostenevano che si sarebbe dovuto applicare l'art. 5 L. 645/1952, legge Scelba, o che invece l'ipotesi non fosse penalmente rilevante), violazione della libertà di espressione (art. 21 Cost. e art. 10 CEDU), travisamento della prova e uso di una informativa DIGOS non acquisita in dibattimento, omissione di esame della memoria difensiva e vizi motivazionali.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi, nel loro complesso, inammissibili o infondati e ha confermato la correttezza della qualificazione operata dalla Corte d'appello ai sensi dell'art. 2 del d.l. 26 aprile 1993, n. 122 (L. 205/1993). La Corte ha ritenuto insussistente la doglianza sull'inutilizzabilità della presunta "informativa DIGOS", osservando che gli elementi probatori (deposizioni, foto/video) attestavano la presenza di stendardi delle associazioni organizzatrici; ha ritenuto congrua e non viziata la valutazione di merito che ha individuato il contesto idoneo a creare un concreto pericolo di diffusione di idee fasciste/razziste (numero dei partecipanti, modalità della commemorazione, stendardi con riferimenti alla RSI, recitazione della "chiamata del presente" e saluto romano, dichiarazioni spontanee di alcuni partecipanti). Ha respinto le doglianze fondate sulla libertà d'espressione, ribadendo che tale libertà non è assoluta e può essere limitata quando le condotte risultino idonee a favorire la diffusione di idee discriminatorie o il rischio di ricostituzione del partito fascista. Conseguentemente è stato confermato il percorso sanzionatorio già deciso in appello (pena applicata in secondo grado: un mese e dieci giorni di reclusione e multa di euro 220,00 per ciascuno, come da sentenza di appello).
Norme richiamate
"Chiunque, in pubbliche riunioni, compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni... è punito..."
La Corte interpreta l'art. 2 come fattispecie generale che punisce manifestazioni esteriori e ostentazione di simboli di organizzazioni che promuovono discriminazione o odio razziale; tale norma può applicarsi anche quando la simbologia rimandi al fascismo, salvo che ricorrano i requisiti di specialità della legge Scelba
legge 20 giugno 1952, n. 645 (art. 5, Legge Scelba)
"Chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista... è punito..."
La legge Scelba è norma speciale rispetto all'art. 2 L. 205/1993: richiede il pericolo concreto di riorganizzazione del partito fascista (criterio di specialità ex art. 15 c.p.); quando tale pericolo sussiste, si applica Scelba, altrimenti la condotta rientra nella fattispecie generale della legge Mancino
legge 13 ottobre 1975, n. 654 (art. 3, legge Mancino)
segnalato il contenuto normativo relativo alla propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale
La Corte richiama che l'art. 3 L. 654/1975 (oggi trasfuso nell'art. 604-bis c.p.) punisce la propaganda razzista e fornisce il quadro sovranazionale/antidiscriminatorio da cui l'art. 2 L. 205/1993 trae il suo ambito applicativo
Applicato per definire il rapporto tra norma generale (art. 2 L. 205/1993) e norma speciale (art. 5 L. 645/1952): Scelba è speciale rispetto alla Mancino quando ricorre il rischio di riorganizzazione del partito fascista
art. 21 Cost.
La libertà di manifestazione del pensiero non è assoluta; la Corte ribadisce che può essere bilanciata con il divieto di propaganda discriminatoria e con la tutela dell'ordine democratico
art. 10 CEDU
Richiamato come parametro interpretativo: la giurisprudenza CEDU ammette limitazioni alla libertà di espressione per comportamenti che turbano gravemente l'ordine pubblico o sono incompatibili con i diritti umani (es. negazionismo, incitamento all'odio)
art. 604-bis cod. pen. (ex art. 3 L. 654/1975 trasfuso)
Evidenziata come la disciplina attuale della propaganda e istigazione per motivi di discriminazione razziale/etnica/religiosa, la quale richiede valutazione della concreta pericolosità e del pubblico potenziale
Massime di principio
- Distinguere sempre tra norma generale e norma speciale: art. 2 L. 205/1993 (Mancino) ha carattere generale per la repressione di manifestazioni ed emblemi di gruppi discriminatori; art. 5 L. 645/1952 (Scelba) è speciale e si applica quando sussiste un concreto pericolo di riorganizzazione del partito fascista (specialità ex art. 15 c.p.)
- Per qualificare penalmente saluti, rituali o simboli occorre valutare il contesto concreto: pubblico indistinto, modalità di svolgimento (ostentazione, ripetizione), presenza di stendardi/emblemi identitari, finalità dichiarate o statutarie dell'associazione, numerosità e visibilità mediatica, non il solo gesto isolato
- La libertà di espressione non tutela atti che concretamente favoriscono la diffusione di idee discriminatorie o il rischio di ricostituzione di organizzazioni totalitarie; quindi eventi commemorativi che assumono funzione propagandistica possono essere sanzionati
- La presenza di materiali probatori leciti (fotografie, video, deposizioni testimoniali) che attestano simboli o comportamenti pubblici è sufficiente per fondare la valutazione del pericolo: prove non acquisite formalmente nel dibattimento non possono invece essere la sola base decisoria
- In casi analoghi annotate e documentate sempre il contesto fattuale (foto/video, programma dell'evento, testi statutari delle associazioni, dichiarazioni dei partecipanti) perché la valutazione della concreta pericolosità è essenzialmente fattuale e decisiva per la configurazione del reato
- Le decisioni giurisprudenziali citate (es. Cass. n. 21409/2019 "Leccisi"; sentenze su commemorazioni) mostrano che segni esteriori come il "saluto romano" possono integrare l'art. 2 L. 205/1993 quando inseriti in un contesto inequivocabilmente propagandistico; occorre pertanto un accertamento concreto e motivato
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