Cassazione Civile, Ordinanza n. 36279/2021 del 23/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl giudizio di cassazione è stato dichiarato estinto per rinuncia al ricorso, ritualmente accettata dalla parte controricorrente. La Corte ha inoltre disposto che nulla fosse statuito sulle spese ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 391 c.p.c.
Esito
Favorevole al resistente (parte privata)
La controversia
La società ha proposto ricorso per cassazione contro due sentenze della Corte d'appello dell'Aquila: una sentenza n. 246/2015 e una sentenza n. 880/2016, quest'ultima con cui era stata rigettata anche la revocazione per errore di fatto proposta dalla società. Nel corso del giudizio di legittimità, con atto del 1 aprile 2021, la ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso; l'atto è stato notificato alla controparte, che ha accettato la rinuncia. La Corte ha verificato la conformità della rinuncia all'art. 390 c.p.c.
Norme richiamate
La rinuncia al ricorso è stata ritenuta conforme alle prescrizioni previste dalla norma, con conseguente validità dell'atto estintivo del giudizio.
In presenza di rinuncia accettata, la Corte ha ritenuto di non provvedere sulle spese.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso per cassazione, se ritualmente notificata e accettata dalla controparte, comporta l'estinzione del giudizio.
- Quando il ricorso è validamente rinunciato nel rispetto dell'art. 390 c.p.c., la Corte non esamina il merito delle censure contro le decisioni impugnate.
- In caso di estinzione del giudizio di cassazione per rinuncia accettata, la Corte può non statuire sulle spese secondo quanto previsto dall'art. 391 c.p.c.
Come è indicizzato
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