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Sentenza

Sentenza n. 476/2026 - Torino, Sezione 2

per l'annullamento quanto al ricorso n. 1126 del 2022: -dell'ordinanza di demolizione -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS- dal Dirigente del Settore Urbanistica e Attività Produttive della Città di Asti, notificata il successivo -OMISSIS-, con la quale è stata ordinata la demolizione di opere non autorizzate ed asseritamente ritenute abusive; -degli atti connessi; quanto al ricorso n. 87 del 2023: dell'atto di entrata -OMISSIS-adottato in data -OMISSIS-del Dirigente del Settore Urbanistica della Città di Asti, successivamente notificato, con il quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria prevista dell'art. 4 bis dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001; nonché per l’annullamento della determinazione dirigenziale -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS- dal Dirigente del Servizio Urbanistica della Città di Asti, successivamente notificata, con la quale è stata disposta l'acquisizione al patrimonio del comune dei beni di proprietà dei ricorrenti; e degli atti connessi.

Giustizia amministrativa202300087

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Piemonte - Torino, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, successiva sanzione pecuniaria per inottemperanza e acquisizione dell'immobile, dell'area di sedime e delle aree pertinenziali al patrimonio comunale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato, con due ricorsi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, l'ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, la sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza e la successiva determinazione di acquisizione dei beni al patrimonio comunale. Quanto all'ordinanza di demolizione, hanno dedotto la violazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. 380/2001 e l'eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento. In particolare, hanno sostenuto che, trattandosi di opere di remota realizzazione, sarebbe stata necessaria una specifica motivazione sull'interesse pubblico; che alcune opere avrebbero richiesto titoli edilizi minori o sarebbero state pertinenziali o di edilizia libera, e quindi non demolibili; e che l'ordinanza avrebbe dovuto indicare l'area da acquisire in caso di inottemperanza. Con il secondo ricorso hanno dedotto l'illegittimità derivata degli atti successivi, la violazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, contestando l'applicazione della sanzione pecuniaria a opere risalenti a epoca anteriore alla legge n. 164/2014, la determinazione della sanzione nella misura massima e l'assenza di un previo provvedimento accertativo dell'inottemperanza. Hanno inoltre sostenuto che il verbale della polizia municipale non fosse sufficiente ad accertare la mancata demolizione e l'eventuale ottemperanza spontanea.

La decisione

Il TAR ha riunito i ricorsi e li ha respinti integralmente. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla motivazione dell'ordinanza, rilevando che l'ordine di demolizione di opere prive di titolo è un atto vincolato, fondato sull'accertamento dell'abuso, e non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico, già individuato dal legislatore nell'esigenza di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia; tale conclusione non cambia per la remota realizzazione delle opere. Ha escluso che i manufatti potessero essere valutati atomisticamente: il fabbricato residenziale, i locali, la tettoia, i box, i battuti in calcestruzzo, il basso fabbricato, il muro di sostegno, la recinzione, il bombolone interrato e il cancello dovevano essere considerati unitariamente, in ragione della loro comune funzionalità all'utilizzo abitativo e del complessivo impatto sul territorio. Anche opere minori, pertinenziali o astrattamente riconducibili all'edilizia libera sono demolibili quando si inseriscono in un complesso abusivo che comprende manufatti soggetti a permesso di costruire. Ha inoltre ritenuto legittima l'omessa indicazione, nell'ordinanza di demolizione, delle aree da acquisire, poiché l'acquisizione gratuita costituisce conseguenza ex lege dell'inottemperanza e l'individuazione delle aree può avvenire con un successivo atto, dopo il decorso infruttuoso del termine di 90 giorni. Quanto alla sanzione pecuniaria, ha escluso la retroattività, poiché la condotta sanzionata è l'inottemperanza all'ordine di demolizione, verificatasi dopo l'entrata in vigore della legge n. 164/2014, indipendentemente dalla risalenza degli abusi. La misura massima è stata ritenuta giustificata dalla molteplicità, dalla consistenza e dalla progressiva realizzazione degli undici abusi, alcuni dei quali in cemento armato e privi di denuncia e collaudo statico ai sensi della legge n. 1086/1971. Il TAR ha infine affermato che l'acquisizione consegue automaticamente al decorso infruttuoso del termine di 90 giorni e non richiede un distinto provvedimento accertativo dell'inottemperanza; il verbale di sopralluogo della polizia municipale, unitamente alla comunicazione agli interessati e alla persistente presenza degli abusi, costituiva presupposto sufficiente. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 5.000 euro oltre accessori per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 31 d.P.R. 380/2001

    L'ordine di demolizione per opere prive di titolo è un atto vincolato fondato sull'accertamento dell'abuso; l'acquisizione gratuita delle opere, dell'area di sedime e delle aree pertinenziali consegue di diritto all'inottemperanza decorso il termine assegnato, senza necessità di un autonomo provvedimento costitutivo.

  • art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001

    L'acquisizione dei beni e delle aree si produce automaticamente per effetto dell'infruttuoso decorso del termine di 90 giorni; il successivo atto può avere funzione dichiarativa e individuare concretamente i beni acquisiti.

  • art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001

    La sanzione pecuniaria colpisce l'inottemperanza all'ordine di demolizione; è applicabile quando tale inottemperanza si verifica dopo l'entrata in vigore della disposizione, anche se gli abusi sono stati realizzati anteriormente.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La disciplina dell'accertamento di conformità non impedisce l'adozione dell'ordine demolitorio per opere prive di titolo, ove non risulti una diversa causa di legittimazione.

  • legge n. 164/2014

    La sua entrata in vigore rileva con riferimento al momento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, non alla data di realizzazione dell'abuso.

  • legge n. 1086/1971

    La mancanza di denuncia e collaudo statico per opere in cemento armato è stata valorizzata dal Comune e dal giudice per motivare la gravità e la consistenza degli abusi ai fini della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • L'ordine di demolizione di opere edilizie realizzate senza valido titolo abilitativo è un atto vincolato: è sufficiente l'accertamento dell'abuso e non occorre una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, anche quando l'abuso risalga a epoca remota.
  • Ai fini della qualificazione e della sanzionabilità dell'intervento edilizio abusivo, le opere realizzate nello stesso contesto e funzionalmente preordinate a un unico utilizzo devono essere valutate unitariamente; non è consentito frazionare l'intervento considerando isolatamente manufatti minori, pertinenziali o astrattamente riconducibili all'edilizia libera.
  • La mancata indicazione nell'ordinanza di demolizione dell'esatta area da acquisire non determina, di per sé, l'illegittimità dell'ordinanza, poiché l'acquisizione gratuita costituisce conseguenza legale dell'inottemperanza e l'area può essere individuata con un successivo atto, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato.
  • La sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione non è retroattiva quando l'inottemperanza si verifica dopo l'entrata in vigore della norma sanzionatoria, anche se le opere abusive sono state realizzate anteriormente.
  • L'acquisizione gratuita prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 si produce automaticamente allo spirare inutilmente del termine di 90 giorni e non richiede un autonomo provvedimento costitutivo o necessariamente un distinto atto accertativo, potendo il verbale di sopralluogo documentare la persistente inottemperanza.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioni
RamiEdilizia
SottomaterieOrdinanza di demolizioneAcquisizione gratuita al patrimonio comunale
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaDifetto di motivazioneEccesso di poterePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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