Sentenza n. 476/2026 - Torino, Sezione 2
per l'annullamento quanto al ricorso n. 1126 del 2022: -dell'ordinanza di demolizione -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS- dal Dirigente del Settore Urbanistica e Attività Produttive della Città di Asti, notificata il successivo -OMISSIS-, con la quale è stata ordinata la demolizione di opere non autorizzate ed asseritamente ritenute abusive; -degli atti connessi; quanto al ricorso n. 87 del 2023: dell'atto di entrata -OMISSIS-adottato in data -OMISSIS-del Dirigente del Settore Urbanistica della Città di Asti, successivamente notificato, con il quale è stata irrogata la sanzione pecuniaria prevista dell'art. 4 bis dell'art. 31 del d.p.r. n. 380/2001; nonché per l’annullamento della determinazione dirigenziale -OMISSIS- adottata in data -OMISSIS- dal Dirigente del Servizio Urbanistica della Città di Asti, successivamente notificata, con la quale è stata disposta l'acquisizione al patrimonio del comune dei beni di proprietà dei ricorrenti; e degli atti connessi.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di demolizione di opere edilizie abusive, successiva sanzione pecuniaria per inottemperanza e acquisizione dell'immobile, dell'area di sedime e delle aree pertinenziali al patrimonio comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato, con due ricorsi riuniti per connessione oggettiva e soggettiva, l'ordinanza comunale di demolizione adottata ai sensi dell'art. 31 d.P.R. 380/2001, la sanzione pecuniaria di 20.000 euro per inottemperanza e la successiva determinazione di acquisizione dei beni al patrimonio comunale. Quanto all'ordinanza di demolizione, hanno dedotto la violazione degli artt. 31 e 36 d.P.R. 380/2001 e l'eccesso di potere per travisamento, erronea valutazione dei presupposti, carenza di istruttoria e motivazione, illogicità, contraddittorietà e sviamento. In particolare, hanno sostenuto che, trattandosi di opere di remota realizzazione, sarebbe stata necessaria una specifica motivazione sull'interesse pubblico; che alcune opere avrebbero richiesto titoli edilizi minori o sarebbero state pertinenziali o di edilizia libera, e quindi non demolibili; e che l'ordinanza avrebbe dovuto indicare l'area da acquisire in caso di inottemperanza. Con il secondo ricorso hanno dedotto l'illegittimità derivata degli atti successivi, la violazione dell'art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001, contestando l'applicazione della sanzione pecuniaria a opere risalenti a epoca anteriore alla legge n. 164/2014, la determinazione della sanzione nella misura massima e l'assenza di un previo provvedimento accertativo dell'inottemperanza. Hanno inoltre sostenuto che il verbale della polizia municipale non fosse sufficiente ad accertare la mancata demolizione e l'eventuale ottemperanza spontanea.
La decisione
Il TAR ha riunito i ricorsi e li ha respinti integralmente. Ha ritenuto infondata la censura relativa alla motivazione dell'ordinanza, rilevando che l'ordine di demolizione di opere prive di titolo è un atto vincolato, fondato sull'accertamento dell'abuso, e non richiede una motivazione specifica sull'interesse pubblico, già individuato dal legislatore nell'esigenza di ripristinare la legalità urbanistico-edilizia; tale conclusione non cambia per la remota realizzazione delle opere. Ha escluso che i manufatti potessero essere valutati atomisticamente: il fabbricato residenziale, i locali, la tettoia, i box, i battuti in calcestruzzo, il basso fabbricato, il muro di sostegno, la recinzione, il bombolone interrato e il cancello dovevano essere considerati unitariamente, in ragione della loro comune funzionalità all'utilizzo abitativo e del complessivo impatto sul territorio. Anche opere minori, pertinenziali o astrattamente riconducibili all'edilizia libera sono demolibili quando si inseriscono in un complesso abusivo che comprende manufatti soggetti a permesso di costruire. Ha inoltre ritenuto legittima l'omessa indicazione, nell'ordinanza di demolizione, delle aree da acquisire, poiché l'acquisizione gratuita costituisce conseguenza ex lege dell'inottemperanza e l'individuazione delle aree può avvenire con un successivo atto, dopo il decorso infruttuoso del termine di 90 giorni. Quanto alla sanzione pecuniaria, ha escluso la retroattività, poiché la condotta sanzionata è l'inottemperanza all'ordine di demolizione, verificatasi dopo l'entrata in vigore della legge n. 164/2014, indipendentemente dalla risalenza degli abusi. La misura massima è stata ritenuta giustificata dalla molteplicità, dalla consistenza e dalla progressiva realizzazione degli undici abusi, alcuni dei quali in cemento armato e privi di denuncia e collaudo statico ai sensi della legge n. 1086/1971. Il TAR ha infine affermato che l'acquisizione consegue automaticamente al decorso infruttuoso del termine di 90 giorni e non richiede un distinto provvedimento accertativo dell'inottemperanza; il verbale di sopralluogo della polizia municipale, unitamente alla comunicazione agli interessati e alla persistente presenza degli abusi, costituiva presupposto sufficiente. I ricorrenti sono stati condannati, in solido, al pagamento di 5.000 euro oltre accessori per spese di giudizio.
Norme richiamate
L'ordine di demolizione per opere prive di titolo è un atto vincolato fondato sull'accertamento dell'abuso; l'acquisizione gratuita delle opere, dell'area di sedime e delle aree pertinenziali consegue di diritto all'inottemperanza decorso il termine assegnato, senza necessità di un autonomo provvedimento costitutivo.
art. 31, comma 3, d.P.R. 380/2001
L'acquisizione dei beni e delle aree si produce automaticamente per effetto dell'infruttuoso decorso del termine di 90 giorni; il successivo atto può avere funzione dichiarativa e individuare concretamente i beni acquisiti.
art. 31, comma 4-bis, d.P.R. 380/2001
La sanzione pecuniaria colpisce l'inottemperanza all'ordine di demolizione; è applicabile quando tale inottemperanza si verifica dopo l'entrata in vigore della disposizione, anche se gli abusi sono stati realizzati anteriormente.
La disciplina dell'accertamento di conformità non impedisce l'adozione dell'ordine demolitorio per opere prive di titolo, ove non risulti una diversa causa di legittimazione.
La sua entrata in vigore rileva con riferimento al momento dell'inottemperanza all'ordine di demolizione, non alla data di realizzazione dell'abuso.
La mancanza di denuncia e collaudo statico per opere in cemento armato è stata valorizzata dal Comune e dal giudice per motivare la gravità e la consistenza degli abusi ai fini della sanzione pecuniaria.
Massime di principio
- L'ordine di demolizione di opere edilizie realizzate senza valido titolo abilitativo è un atto vincolato: è sufficiente l'accertamento dell'abuso e non occorre una motivazione specifica sul concreto interesse pubblico, anche quando l'abuso risalga a epoca remota.
- Ai fini della qualificazione e della sanzionabilità dell'intervento edilizio abusivo, le opere realizzate nello stesso contesto e funzionalmente preordinate a un unico utilizzo devono essere valutate unitariamente; non è consentito frazionare l'intervento considerando isolatamente manufatti minori, pertinenziali o astrattamente riconducibili all'edilizia libera.
- La mancata indicazione nell'ordinanza di demolizione dell'esatta area da acquisire non determina, di per sé, l'illegittimità dell'ordinanza, poiché l'acquisizione gratuita costituisce conseguenza legale dell'inottemperanza e l'area può essere individuata con un successivo atto, dopo il decorso infruttuoso del termine assegnato.
- La sanzione pecuniaria per inottemperanza all'ordine di demolizione non è retroattiva quando l'inottemperanza si verifica dopo l'entrata in vigore della norma sanzionatoria, anche se le opere abusive sono state realizzate anteriormente.
- L'acquisizione gratuita prevista dall'art. 31 d.P.R. 380/2001 si produce automaticamente allo spirare inutilmente del termine di 90 giorni e non richiede un autonomo provvedimento costitutivo o necessariamente un distinto atto accertativo, potendo il verbale di sopralluogo documentare la persistente inottemperanza.
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