Ordinanza n. 739/2026 - Salerno, Sezione 3
per l’ottemperanza alla sentenza n. 143/2024 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore – Sezione II Civile - (RG. 2029/2015) in data 23.1.2024;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR recante l'obbligo della Comunità Montana di eseguire una sentenza civile e la nomina del Prefetto quale commissario ad acta, con statuizione sulla spettanza del compenso
Esito
Favorevole al ricorrente (impresa privata)
Prevale il privato
La controversia
Nel giudizio di ottemperanza promosso da un'impresa nei confronti della Comunità Montana per l'esecuzione di una sentenza del Tribunale ordinario, il TAR aveva già accolto il ricorso con sentenza n. 272/2026, imponendo all'amministrazione di eseguire il giudicato e prevedendo, in caso di ulteriore inottemperanza, la nomina del Prefetto di Salerno quale commissario ad acta. La Prefettura di Salerno ha chiesto la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza, nella parte in cui era stato affermato che al commissario non sarebbe spettato alcun compenso, sul presupposto che si trattasse di un dipendente pubblico inserito nella struttura dell'amministrazione debitrice.
La decisione
Il TAR ha accolto l'istanza di correzione ai sensi dell'art. 86, comma 2, c.p.a. Ha ritenuto erronea la statuizione sulla gratuità dell'incarico, perché il Prefetto non è inserito nella struttura della Comunità Montana debitrice. Ha distinto tale fattispecie dai giudizi di ottemperanza relativi alla carta docente, nei quali il commissario è normalmente un dirigente appartenente alla stessa amministrazione soccombente e l'incarico può quindi essere svolto senza compenso. Il periodo errato della sentenza n. 272/2026 è stato sostituito con la previsione che il compenso del commissario è posto a carico dell'amministrazione inadempiente e sarà liquidato con separato provvedimento. Sono state inoltre disposte le annotazioni e le comunicazioni previste dall'art. 86, comma 3, c.p.a.
Norme richiamate
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente la correzione degli errori materiali contenuti nei provvedimenti del giudice amministrativo; la disposizione è stata applicata per sostituire la statuizione erronea sulla gratuità dell'incarico commissariale.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Impone le annotazioni sulla sentenza corretta e la comunicazione del provvedimento alle parti.
Massime di principio
- Quando il commissario ad acta nominato in sede di ottemperanza non appartiene alla struttura dell'amministrazione debitrice, il compenso per l'attività commissariale deve essere posto a carico dell'amministrazione inadempiente e liquidato con separato provvedimento.
- La statuizione sulla gratuità dell'incarico commissariale costituisce errore materiale correggibile quando deriva dall'erronea assimilazione del commissario esterno a un dipendente già inserito nella struttura dell'amministrazione soccombente.
- La gratuità dell'incarico commissariale può essere affermata, secondo la decisione, per il dirigente appartenente alla stessa amministrazione debitrice, mentre non si estende al commissario appartenente a un'amministrazione diversa.
Come è indicizzato
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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