Cassazione Penale, Sentenza n. 27680/2022 del 15/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione avverso la conferma, in appello, della condanna per concorso in tentativo di furto pluriaggravato. La difesa censurava in particolare: (i) la sussistenza dell'aggravante della "violenza sulle cose" (art. 625 n.2 c.p.), sostenendo che non vi fosse prova idonea che il danneggiamento del finestrino fosse riconducibile all'imputato, atteso che dagli atti emergeva solo la sua vicinanza al veicolo e una ferita alla mano; (ii) la sussistenza dell'aggravante per "esposizione alla pubblica fede" (art. 625 n.7 c.p.), lamentando che i giudici di merito avessero valutato l'autovettura ma non con riferimento specifico alle cose presenti nell'abitacolo nel caso concreto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha confermato la sentenza di merito. I giudici hanno ritenuto congrua e logica la ricostruzione probatoria dei giudici di merito (osservazioni dirette dei Carabinieri, presenza di sangue sul veicolo e sulla mano dell'imputato, contraddizioni nelle dichiarazioni delle persone fermate, vicolo senza uscita, comportamento alla vista dei militari) e hanno ritenuto provate le aggravanti contestate: violenza sulle cose (rottura del finestrino), esposizione alla pubblica fede (beni nell'autovettura valutati come esposti per "consuetudine/necessità") e minorata difesa (valutata sulla base di tempo e luogo). Per l'inammissibilità del ricorso il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata in sentenza a favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto che la rottura del finestrino integri la "violenza sulle cose" ai sensi del n.2; la circostanza di "esposizione alla pubblica fede" (n.7) si applica anche ai beni lasciati nell'autovettura quando, per necessità o consuetudine, non sono asportati al momento di lasciare il veicolo (quindi possono rientrare nell'aggravante anche oggetti temporaneamente custoditi nell'auto).
art. 61, primo comma, n. 5 cod. pen. (minorata difesa)
La Corte richiama il principio secondo cui la commissione del fatto in ore notturne è astrattamente idonea a integrare la minorata difesa, ma occorre sempre una valutazione concreta dell'effettiva incidenza delle circostanze di tempo/luogo/persona sulle possibilità di difesa della vittima; nel caso concreto il vicolo laterale e solitario e l'orario notturno sono stati ritenuti elementi idonei a integrare la circostanza aggravante.
Corte cost. n. 186/2000
Richiamata in relazione al mancato riconoscimento di esonero dalle spese/processuali: la Corte ha ritenuto che non sussistessero ragioni per esonerare il ricorrente dal pagamento delle spese e della somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Il giudizio di legittimità è limitato nella rivalutazione del merito: se giudici di primo e secondo grado hanno offerto una motivazione congrua, logica e non contraddittoria, la Cassazione non riesamina i fatti se non per vizi di diritto o motivazione manifesti.
- Per l'aggravante della "violenza sulle cose" è sufficiente che risulti un atto materiale di effrazione (es. finestrino rotto) collegabile, anche indiziariamente ma in modo convergente, all'azione dell'imputato; contrastare tale ricostruzione richiede argomentazioni specifiche e modalità alternative plausibili, non generiche affermazioni di innocenza.
- L'aggravante per "esposizione alla pubblica fede" si applica anche ai beni lasciati all'interno di un'autovettura se rientrano nelle ipotesi di necessità o consuetudine (oggetti ingombranti, documenti o beni temporaneamente custoditi), per cui il semplice fatto che il furto abbia riguardato la vettura non esclude automaticamente l'aggravante.
- La minorata difesa (art. 61 n.5) richiede valutazione concreta: l'ora notturna e un luogo isolato possono integrare l'aggravante ma va dimostrata la loro effettiva incidenza sulle possibilità di difesa della vittima nel caso concreto.
- Per contestare efficacemente le aggravanti in sede di legittimità è necessario evidenziare vizi di diritto o palesi deficienze motivazionali nei giudizi di merito (incoerenze, contraddizioni interne, omissioni rilevanti), non limitarsi a proporre una ricostruzione alternativa priva di dettagli probatori.
- La presenza di elementi non indiziarî (osservazioni dirette delle forze dell'ordine, tracce ematiche, comportamento alla vista dei militari) assume particolare valore probatorio e rende più difficile per la difesa ottenere la riforma in sede di legittimità.
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