Sentenza n. 13414/2026 - Roma, Sezione 1Q
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie definitive di merito della procedura concorsuale straordinaria per docenti della scuola secondaria, nonché il decreto ministeriale e il bando nella parte relativa alla limitazione dei posti e delle graduatorie ai soli vincitori
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni scolastiche)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti, docenti precari con almeno tre annualità di servizio nella scuola statale, hanno contestato le graduatorie definitive della procedura concorsuale straordinaria prevista dall’art. 59, comma 9-bis, d.l. n. 73/2021, lamentando la mancata inclusione dei candidati idonei non vincitori nonostante la presenza di ulteriori posti vacanti. Hanno dedotto la violazione della clausola 5 dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato allegato alla direttiva 1999/70/CE, dei principi di effettività e dissuasività delle misure contro l’abuso dei contratti a termine, nonché dei principi costituzionali di buon andamento e proporzionalità. Secondo i ricorrenti, la procedura, per il numero limitato di posti e il carattere selettivo, non avrebbe garantito una misura effettiva di stabilizzazione del personale precario. È stata inoltre chiesta la rimessione di una questione interpretativa alla Corte di giustizia dell’Unione europea. Le amministrazioni hanno eccepito, tra l’altro, la tardiva impugnazione del bando, l’eterogeneità soggettiva e oggettiva dei ricorrenti e l’inammissibilità della notifica a una presunta controinteressata.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso nel merito, ritenendo assorbiti o comunque non decisivi i profili di inammissibilità dedotti dalle amministrazioni. La conformazione della procedura concorsuale straordinaria è stata ritenuta direttamente derivante dalla normativa primaria, in particolare dal d.l. n. 126/2019, convertito dalla l. n. 159/2019, sicché l’amministrazione ministeriale non ha esercitato una discrezionalità autonoma nel limitare la graduatoria ai vincitori e nel configurare la procedura come selettiva e non meramente idoneativa. Il giudice ha ritenuto che il sistema sia compatibile con l’art. 97 Cost. e con la direttiva 1999/70/CE: il principio meritocratico non può essere derogato per esigenze di stabilizzazione e il diritto dell’Unione non impone la stabilizzazione automatica, lasciando agli Stati membri la scelta delle misure idonee a prevenire e sanzionare l’abuso dei contratti a termine, purché siano effettive ed equivalenti. La procedura concorsuale, secondo il Collegio, ha offerto serie chances di immissione in ruolo mediante una selezione basata sul merito e costituisce una forma di tutela alternativa alla conversione automatica del rapporto, non consentita nel pubblico impiego. È stata respinta anche la richiesta di rimessione alla Corte di giustizia. Le spese sono state compensate per la peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 59, comma 9-bis, d.l. 25 maggio 2021, n. 73, convertito dalla l. 23 luglio 2021, n. 106
Base normativa della procedura concorsuale straordinaria per l’accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria.
art. 5, comma 3-quinquies, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito dalla l. 25 febbraio 2022, n. 15
Disposizione richiamata quale modifica della disciplina della procedura concorsuale straordinaria.
d.l. 23 gennaio 2019, n. 126, convertito dalla l. 20 dicembre 2019, n. 159
Fonte primaria dalla quale discende direttamente la conformazione selettiva della procedura, senza margini di scelta discrezionale dell’amministrazione.
clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE
garanzie effettive ed equivalenti di tutela contro l’abuso dei contratti a termine
Non impone la stabilizzazione automatica, ma consente agli Stati membri di scegliere misure effettive ed equivalenti; una procedura selettiva che offra serie chances di immissione in ruolo può costituire una misura alternativa alla conversione del rapporto.
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento e imparzialità non consente di derogare al principio meritocratico mediante stabilizzazioni automatiche; il carattere selettivo della procedura è compatibile con la Costituzione.
Massime di principio
- La clausola 5 dell’accordo quadro allegato alla direttiva 1999/70/CE non impone la stabilizzazione automatica dei lavoratori precari del pubblico impiego, ma richiede misure effettive ed equivalenti per prevenire e sanzionare l’abuso della reiterazione dei contratti a termine.
- Nel pubblico impiego, una procedura concorsuale straordinaria selettiva e basata sul merito può costituire una misura di tutela compatibile con il diritto dell’Unione, quando offra ai lavoratori precari serie chances di immissione in ruolo, anche se non garantisce l’assunzione di tutti i candidati idonei.
- Le esigenze di stabilizzazione del personale precario non consentono di derogare al principio costituzionale del concorso e della selezione meritocratica, né impongono la trasformazione automatica dei rapporti a tempo determinato in rapporti a tempo indeterminato.
- Quando la disciplina di una procedura concorsuale è puntualmente conformata dalla normativa primaria, le scelte dell’amministrazione attuativa non possono essere censurate come autonome opzioni discrezionali, se il bando e gli atti applicativi risultano aderenti alla legge.
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