Cassazione Penale, Sentenza n. 39787/2025 del 10/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorrente, già beneficiario dell'affidamento in prova al servizio sociale con prescrizione di rientro alle ore 22:00, aveva chiesto l'autorizzazione a svolgere attività lavorativa presso un agriturismo gestito dalla suocera con rientro fino alle ore 02:30. La richiesta era corredata da documentazione (informazioni dei CC, visura d'impresa, parere favorevole dell'UEPE) e mirava al reinserimento sociale e alla prevenzione della recidiva. Il Magistrato di sorveglianza di Lecce rigettò l'istanza motivando soltanto con la generica «assenza di ragioni giustificative», senza fornire un esame motivato e puntuale delle esigenze lavorative e della documentazione prodotta.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio degli atti al Magistrato di sorveglianza di Lecce per un nuovo esame. Il motivo dell'annullamento è la carenza motivazionale del provvedimento impugnato: il giudice di merito non ha esposto il necessario iter logico-argomentativo e non ha valutato compiutamente le esigenze lavorative e la documentazione fornite. È stata altresì disposta, se ricorrono le condizioni, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, d.lgs. 196/2003 (protezione dati). Il Magistrato di sorveglianza dovrà riesaminare la richiesta, valutare specificamente il giudizio prognostico rispetto al singolo affidato e motivare adeguatamente l'accoglimento o il rigetto dell'istanza.
Norme richiamate
art. 47 comma 7 Ord. pen.
Le prescrizioni connesse all'affidamento in prova non sono autonome ma parte integrante del giudizio prognostico; il tribunale di sorveglianza deve considerarle e motivare le ragioni per imporle o per ritenere opportuno non modificarle
art. 27 Cost.
Rilevanza costituzionale della funzione rieducativa della pena: le prescrizioni e i provvedimenti attuativi devono essere coerenti con gli obiettivi di reinserimento sociale
art. 125 cod. proc.
art. 125, comma 3, cod. proc.
L'assenza o l'apparenza della motivazione integra un vizio di violazione di legge, in quanto le ordinanze e sentenze devono essere adeguatamente motivate a pena di nullità
art. 111 Cost.
art. 111, comma sesto, Cost.
Principio di ragionevolezza della motivazione del provvedimento giudiziario; la motivazione è un requisito costituzionale delle decisioni giudiziarie
art. 52, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196
Previsione formale di annotazione in tema di protezione dei dati personali quando ricorrono le condizioni
Massime di principio
- Le prescrizioni dell'affidamento in prova sono parte del giudizio prognostico: qualsiasi modifica o conferma deve essere adeguatamente motivata rispetto alla persona e alle esigenze concrete
- Un diniego generico (es. «assenza di ragioni giustificative») senza esame documentato integra vizio di motivazione e può portare all'annullamento del provvedimento
- La valutazione delle richieste che incidono sulle possibilità lavorative deve bilanciare la funzione rieducativa e il reinserimento sociale con i profili di tutela e ordine; il giudice deve esplicitare le ragioni che giustificano eventuali limitazioni
- Documentazione probante (parere UEPE, offerte di lavoro, informazioni dei CC, visure d'impresa) obbliga il giudice a confrontarsi espressamente con tali elementi e a motivare il rifiuto o la limitazione
- Se la motivazione manca o è apparente, il rimedio è l'annullamento con rinvio per nuovo esame; in sede di nuovo giudizio il Magistrato deve formulare un giudizio prognostico specifico e motivato sul singolo affidato
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