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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 30785/2022 del 08/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Ministro impugnava l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Perugia che aveva respinto il reclamo dell'Amministrazione avverso l'ordinanza del Magistrato di sorveglianza di Spoleto favorevole ad Aliberti. I profili contestati riguardavano: 1) la legittimità della regolamentazione che imponeva fasce orarie per la cottura dei cibi nei detenuti sottoposti al regime 41-bis (contestando l'intervento giurisdizionale e sostenendo la discrezionalità amministrativa); 2) la possibilità per i detenuti 41-bis di acquistare al "modello 72" gli stessi generi alimentari degli altri circuiti (l'Amministrazione riteneva legittima una lista più ristretta per impedire forme di esibizione di potere o rischio di sicurezza). Il ricorso deduceva violazioni e false applicazioni delle norme penitenziarie e censurava la motivazione del Tribunale (anche con riferimento all'art. 3 Cost.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato. Ha ritenuto legittima, in linea di principio, la potestà dell'Amministrazione di disciplinare orari e modalità di cottura (ai sensi dell'art. 36, lett. b), DPR n. 230/2000) ma ha annullato con rinvio la parte dell'ordinanza che non chiariva se le fasce orarie vietanti la cottura riguardassero tutti i detenuti o solo i sottoposti al 41-bis: il divieto è ammesso solo se applicato in modo omogeneo e non esclusivamente ai detenuti 41-bis, altrimenti assume carattere vessatorio e ingiustificato. Sul punto il ricorso è stato accolto e il provvedimento rinviato per chiarimenti. Quanto alla limitazione dei generi alimentari acquistabili al sopravvitto, la Cassazione ha respinto il ricorso del Ministro: il Tribunale aveva motivato correttamente che i prodotti esclusi non erano beni di pregio o idonei a consolidare posizioni di potere, per cui la disparità di trattamento rispetto ai detenuti ordinari risultava ingiustificata e afflittiva; quindi quella parte dell'ordinanza è stata confermata.

Norme richiamate

  • art. 41-bis, Ord. pen.

    vieta talune forme di contatto e ricezione di beni; comma 2-quater, lett. f) (divieto di cuocere cibi) e lett. c) (limiti alla ricezione di somme, beni e altri oggetti)

    La Corte evidenzia che alcune limitazioni previste dall'art. 41-bis sono ammesse per gli scopi del regime differenziato, ma i divieti che incidono sulla dignità e sull'alimentazione vanno giustificati in relazione alle finalità della norma: il divieto di cottura non può configurarsi come misura meramente afflittiva e, se applicato, deve essere motivato e, ove incida sull'alimentazione, non creare ingiustificate disparità rispetto ai detenuti comuni

  • art. 35-bis e art. 69, comma 6, lett. b), Ord. pen.

    Consentono il reclamo giurisdizionale davanti al magistrato di sorveglianza per violazioni di disposizioni penitenziarie che arrechino attuale e grave pregiudizio al diritto del detenuto; la Corte ricorda che tale sindacato comprende anche la verifica di ragionevolezza e proporzionalità quando siano in gioco diritti fondamentali

  • art. 36, lett. b), d.P.R. n. 230/2000

    "il regolamento interno disciplina gli orari relativi all'organizzazione della vita quotidiana della popolazione detenuta o internata"

    Riconosce la competenza amministrativa a regolamentare orari e modalità di vita carceraria, ma la Corte sottolinea che l'esercizio di tale potestà deve rispettare i canoni di ragionevolezza e non produrre disparità ingiustificate per i detenuti sottoposti a regimi speciali

  • art. 13, comma 4, d.P.R. n. 230/2000

    Citato per delimitare la possibilità di riscaldare liquidi e preparare cibi semplici in cella dopo la sentenza Corte cost. n.186/2018; tale possibilità non esclude la legittimità di regole organizzative ma ne condiziona la portata

  • art. 14, d.P.R. n. 230/2000

    Stabilisce limiti comuni alla ricezione, acquisto e possesso di oggetti e generi alimentari per tutti i detenuti; la Corte ricorda che già esistono strumenti ordinari per evitare acquisizioni anomale e che il 41-bis non giustifica automaticamente divieti addizionali su beni non pregiati

  • Corte costituzionale, sentenza n. 186/2018

    Richiamata come principio che il divieto di cuocere cibi previsto dall'art. 41-bis, comma 2-quater, lett. f), era stato ritenuto in passato contrario al senso di umanità quando si traduce in limitazione non funzionale agli scopi del regime; la pronuncia incide sulla necessità che le restrizioni siano pertinenti e proporzionate

  • Corte costituzionale, sentenza n. 97/2020

    Riferimento a principi costituzionali che confermano la necessità di proporzionalità nelle misure restrittive del regime 41-bis

Massime di principio

  • Le regole interne degli istituti (orari, uso di fornelli, elenco di generi acquistabili) rientrano nella discrezionalità amministrativa ma devono rispettare i canoni di ragionevolezza, proporzionalità e non trasformarsi in misure meramente afflittive.
  • Un divieto o una limitazione applicata esclusivamente ai detenuti 41-bis richiede specifica e convincente giustificazione inerente alle finalità del regime; se la stessa limitazione è applicata a tutti i detenuti risulta più facilmente compatibile con l'ordinamento.
  • Il giudice di sorveglianza può sindacare non solo la legittimità formale degli atti amministrativi ma anche la loro ragionevolezza e proporzionalità quando sono in gioco diritti fondamentali (es. diritto all'alimentazione e alla salute).
  • Le restrizioni sull'acquisto di generi alimentari devono mirare a prevenire rischi concreti (es. esibizione di potere, consolidamento di status), non possono essere generiche o colpire beni non di lusso senza prova dell'utilità preventiva.
  • Le esigenze di sicurezza che giustificano limitazioni generali dovrebbero, ove possibile, essere affrontate con misure individuali e proporzionate, anziché con divieti generali che discriminano determinate categorie di detenuti.
  • In situazioni analoghe conviene: verificare se la misura è applicata uniformemente a tutti i detenuti; richiedere motivazioni specifiche legate alle finalità del regime speciale; valutare l'esistenza di alternative meno afflittive; e, in caso di dubbio, proporre reclamo giurisdizionale per far valere il controllo di ragionevolezza.

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