Cassazione Penale, Ordinanza n. 05562/2026 del 11/02/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. 115/2002, deducendo manifesta illogicità della motivazione e carenza di motivazione quanto all'accertamento della responsabilità penale, con particolare riferimento all'elemento soggettivo del dolo. In fatto, la condotta contestata riguardava la presentazione di una dichiarazione sostitutiva di certificazione per ottenere l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, nella quale era stato indicato, per l'anno 2017, un reddito imponibile del nucleo familiare pari a euro 546,00, a fronte di un reddito effettivamente percepito pari a euro 13.744,00. La difesa sosteneva anche un possibile errore nell'annualità di riferimento, ma la sentenza impugnata aveva ritenuto il profilo soggettivo pienamente dimostrato e il ricorso si limitava a riproporre censure già disattese nei gradi di merito.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e in larga parte meramente fattuale, rilevando che la sentenza impugnata era sorretta da apparato argomentativo congruo e coerente. Ha osservato che la Corte territoriale aveva accertato la falsità della dichiarazione resa per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, evidenziando l'ampia divergenza tra reddito dichiarato e reddito effettivo, nonché la consapevolezza dell'imputato dei maggiori emolumenti percepiti e l'omessa indicazione di ulteriori elementi rilevanti, come le variazioni di reddito e diverse proprietà immobiliari intestate. Ne è derivata la declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Norma posta a fondamento della condanna confermata in merito; dalla decisione emerge che la falsità nella dichiarazione resa per ottenere il patrocinio a spese dello Stato integra il reato contestato, e che il dolo è desumibile dalla consapevolezza della difformità tra dati dichiarati e situazione reddituale reale.
Richiamato come testo normativo di riferimento per la disciplina del patrocinio a spese dello Stato e della falsità della dichiarazione sostitutiva resa ai fini dell'ammissione.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, il motivo che si limita a contrapporre una diversa lettura dei fatti a quella adottata dai giudici di merito è inammissibile quando la motivazione impugnata sia logicamente coerente e non manifestamente illogica.
- Ai fini del reato di falsità nella dichiarazione per il patrocinio a spese dello Stato, il dolo può essere desunto dalla consapevolezza della rilevante divergenza tra il reddito dichiarato e quello effettivamente percepito, specie quando parte delle somme non dichiarate risulti direttamente percepita dall'interessato.
- L'omessa indicazione di ulteriori elementi patrimoniali o di rilevanti variazioni reddituali rafforza la prova dell'intenzionalità della condotta e rende non decisiva l'eventuale deduzione di un errore marginale sull'annualità di riferimento, se la falsità sostanziale permane.
- Le censure sul profilo soggettivo sono prive di pertinenza quando la motivazione di merito abbia già spiegato in modo coerente perché l'imputato non potesse ignorare l'inesattezza delle dichiarazioni rese.
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