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Cassazione Penale, Ordinanza n. 05549/2026 del 11/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato, ritenuto responsabile nei giudizi di merito del reato di guida in stato di ebbrezza, ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) carenza di motivazione e motivazione apparente della sentenza di appello, perché la Corte territoriale si sarebbe limitata a riprodurre le argomentazioni del primo giudice senza rispondere compiutamente alle doglianze difensive; 2) illegittimità della sentenza per inosservanza della legge penale e vizio di motivazione. In memoria ha insistito per l'annullamento. La Corte di merito aveva ritenuto provato che l'imputato, trovato in stato di ebbrezza in una piazzola di sosta di una superstrada non accessibile a piedi, dovesse essere giunto necessariamente alla guida del proprio veicolo, traendo da ciò la prova del reato contestato.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi fossero in realtà diretti a contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione della prova, attività riservate al giudice di merito. Ha inoltre affermato che la motivazione della sentenza impugnata era congrua, adeguata e logicamente coerente, basata su corrette massime di esperienza. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentita la rilettura degli elementi di fatto posti a base della decisione impugnata né una diversa valutazione del materiale probatorio sulla base di criteri ritenuti dal ricorrente più plausibili.
  • La deduzione di carenza o apparenza della motivazione è infondata quando la sentenza impugnata contenga un percorso argomentativo congruo, logicamente coerente e fondato su risultanze probatorie richiamate dal giudice di merito.
  • La prova della guida in stato di ebbrezza può essere desunta in via logica da elementi oggettivi del contesto, purché il ragionamento inferenziale del giudice di merito sia sorretto da massime di esperienza e non presenti vizi logici manifesti.
  • Quando il ricorso di cassazione si risolve nella contestazione della ricostruzione del fatto e dell'apprezzamento della prova, esso è inammissibile perché mira a ottenere un nuovo giudizio di merito.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieGuida in stato di ebbrezzaImpugnazioni
RamiReati stradaliProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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