Ordinanza n. 117/2026 - Bologna, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento prefettizio che ha rinnovato la licenza di guardia particolare giurata ma negato la licenza di porto di pistola per difesa personale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato il provvedimento del Prefetto di Bologna che, accogliendo l'istanza di rinnovo della licenza di guardia particolare giurata, ha contestualmente rigettato la richiesta di rilascio della licenza di porto di pistola per difesa personale. È stata proposta domanda cautelare di sospensione dell'efficacia del diniego, unitamente all'impugnazione degli atti presupposti, antecedenti, concomitanti e conseguenti, anche non conosciuti. Dal testo dell'ordinanza non risultano specificamente riportati i singoli motivi di legittimità dedotti nel ricorso.
La decisione
Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza e ha respinto la domanda cautelare. In via prima facie, il provvedimento impugnato è stato considerato adeguatamente motivato e frutto di un bilanciamento tra l'esigenza di tutela della sicurezza pubblica, desunta dai precedenti penali e di polizia dell'interessato, e le sue esigenze lavorative e familiari. Il diniego del porto d'armi è stato ritenuto ampiamente motivato in relazione all'inaffidabilità del ricorrente, valorizzando il recente rinvio a giudizio per spaccio di stupefacenti e la particolare delicatezza dell'attività di guardia particolare giurata, svolta dal 2007. Il rinnovo della licenza di guardia giurata è stato qualificato come un adeguato compromesso rispetto alla gravità dei comportamenti contestati. Non sono stati ravvisati, allo stato cautelare, i presupposti per la sospensione dell'atto. Le spese della fase cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo; il TAR ha escluso la sussistenza delle condizioni per concedere la sospensione.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata richiamata quale base per disporre l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi del ricorrente.
art. 10 Regolamento (UE) 2016/679
La disposizione è stata richiamata, unitamente alla normativa nazionale, a tutela dei diritti e della dignità dell'interessato mediante oscuramento dei dati identificativi.
Massime di principio
- Nel valutare una domanda di porto d'armi per difesa personale, l'amministrazione può negare il titolo quando, sulla base di precedenti penali e di polizia e di un recente rinvio a giudizio per spaccio di stupefacenti, ritenga compromessa l'affidabilità dell'istante.
- Il diniego del porto d'armi può ritenersi adeguatamente motivato quando esplicita il giudizio di inaffidabilità e indica gli elementi concreti posti a fondamento della valutazione, specie in rapporto alla delicatezza dell'attività di guardia particolare giurata.
- Il rinnovo della licenza di guardia particolare giurata, accompagnato dal diniego del porto d'armi, può costituire un esito proporzionato del bilanciamento tra sicurezza pubblica ed esigenze lavorative e familiari dell'interessato.
- In sede cautelare, la sospensione del diniego di porto d'armi non può essere concessa quando il provvedimento appaia prima facie adeguatamente motivato e giustificato dalla gravità dei comportamenti contestati e dalla particolare sensibilità dell'attività lavorativa svolta.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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