Cassazione Penale, Ordinanza n. 36735/2026 del 19/10/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte pubblica)
La controversia
La Corte d’appello di Napoli, con sentenza del 24 aprile 2026 resa su concorde richiesta delle parti ai sensi dell’art. 599-bis c.p.p., aveva rideterminato la pena in tre anni e quattro mesi di reclusione e 900 euro di multa, confermando nel resto la decisione impugnata e ritenendo prevalenti le circostanze attenuanti generiche già concesse. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 599-bis c.p.p., per la mancata verifica dei presupposti di proscioglimento di cui all’art. 129 c.p.p. e della congruità della pena concordata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso perché la censura è inidonea a essere proposta in cassazione: quando accoglie una richiesta di pena concordata in appello, il giudice deve verificare la legalità della pena, ma non può modificare l’accordo, potendo soltanto accoglierlo o rigettarlo. Inoltre, dopo la rinuncia ai motivi di appello, la cognizione del giudice è circoscritta ai motivi non rinunciati; non è quindi dovuta una motivazione sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sull’assenza di nullità assolute e inutilizzabilità delle prove. In ogni caso, la Corte d’appello aveva motivato sia sull’insussistenza dei presupposti per il proscioglimento sia sulla congruità della pena. L’inammissibilità è stata pronunciata con procedura semplificata e non partecipata. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 5.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
Invero, il controllo che la Corte di appello deve effettuare in relazione alla pena concordata è solo quello relativo alla legalità della pena, perché il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti non può essere modificato dal giudice, il quale può solo accogliere o rigettare la richiesta.
Nel decidere sulla richiesta di pena concordata in appello, il giudice controlla la legalità della pena e può accogliere o rigettare l’accordo, senza modificarne il contenuto.
In particolare, il giudice di secondo grado, nell'accogliere la richiesta di pena concordata, non deve motivare sul mancato proscioglimento dell'imputato per una delle cause previste dall'art. 129 cod. proc. pen., né sull'insussistenza di cause di nullità assoluta o di inutilizzabilità delle prove, in quanto, in ragione dell'effetto devolutivo proprio dell'impugnazione, una volta che l'imputato abbia rinunciato ai motivi di appello, la cognizione del giudice è limitata ai motivi non oggetto di rinuncia.
In seguito alla rinuncia ai motivi di appello nell’ambito della richiesta di pena concordata, il giudice di secondo grado non deve motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p.; la sua cognizione è limitata ai motivi non rinunciati.
Difettando le condizioni legittimanti la proposizione del ricorso per cassazione, la declaratoria di inammissibilità dell'odierna impugnazione va pronunciata senza formalità, cioè con procedura semplificata e non partecipata, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, seconda parte, cod. proc. pen., la cui previsione si colloca in rapporto di specialità rispetto a quella fissata dalla prima parte dello stesso art. 610, comma 5-bis, che dispone invece la trattazione camerale partecipata (artt. 610, comma 1, e 611 cod. proc. pen.) dei ricorsi che investano la motivazione del provvedimento impugnato.
Quando il ricorso è inammissibile per difetto delle condizioni che ne legittimano la proposizione, la declaratoria può essere adottata con procedura semplificata e non partecipata; la trattazione camerale partecipata è prevista per i ricorsi che investono la motivazione del provvedimento.
All'inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo alla natura dei motivi ed ai profili di colpa ravvisabili, appare conforme a giustizia stabilire in misura di euro cinquemila.
La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, valutati natura dei motivi e profili di colpa, al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio d’appello definito mediante richiesta concorde di pena, il controllo del giudice riguarda la legalità della pena; l’accordo processuale non può essere modificato, ma soltanto accolto o rigettato.
- Quando l’imputato rinuncia ai motivi di appello nell’ambito della richiesta di pena concordata, la cognizione del giudice è circoscritta ai motivi non rinunciati e non sussiste l’obbligo di motivare sul mancato proscioglimento ex art. 129 c.p.p. o sull’assenza di nullità assolute e inutilizzabilità delle prove.
- È inammissibile la censura in cassazione che pretenda un controllo ulteriore rispetto a quello consentito al giudice d’appello sulla pena concordata, quando il giudice abbia comunque motivato sull’insussistenza dei presupposti di proscioglimento e sulla congruità della pena.
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