Cassazione Penale, Ordinanza n. 17338/2026 del 13/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado alla pena di otto anni e venti giorni di reclusione per tentato omicidio aggravato e porto ingiustificato di arma. Il primo motivo censurava la qualificazione giuridica del fatto, ma la Corte lo ha ritenuto meramente riproduttivo di doglianze già disattese e in sostanza volto a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio e dei fatti, preclusa in sede di legittimità. Il secondo motivo riguardava il diniego delle circostanze attenuanti generiche: secondo la difesa, l'incensuratezza dell'imputato e altri profili avrebbero imposto un diverso esito; la Corte ha rilevato che i giudici di merito avevano già motivato il diniego sulla base delle preoccupanti modalità del fatto e dell'assenza di segni di resipiscenza, e che la mera incensuratezza non è sufficiente da sola a fondare il riconoscimento delle attenuanti. Il terzo motivo contestava la liquidazione del danno non patrimoniale in favore della parte civile, ma la doglianza è stata ritenuta generica e priva di specifica critica alle argomentazioni della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, nonché alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile costituita, liquidate in complessivi euro 3.500 oltre accessori di legge. È stata inoltre disposta l'anonimizzazione dei dati identificativi in caso di diffusione del provvedimento ai sensi dell'art. 52 d.lgs. 196/2003.
Norme richiamate
Le circostanze attenuanti generiche non possono essere riconosciute sulla sola base dell'incensuratezza dell'imputato; occorre una valutazione complessiva degli elementi del caso concreto, e la motivazione del diniego è sufficiente se richiama la gravità delle modalità del fatto e l'assenza di resipiscenza.
In caso di diffusione del provvedimento devono essere omessi generalità e altri dati identificativi quando ciò sia imposto dalla legge.
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentita una nuova valutazione del merito sotto forma di rilettura degli elementi probatori o di sostituzione dei parametri di giudizio adottati dal giudice di merito, se la censura mira solo a proporre una lettura alternativa dei fatti.
- Il motivo di ricorso che si limiti a riprodurre doglianze già esaminate e disattese nei gradi di merito, senza confrontarsi con la motivazione impugnata, è manifestamente infondato o comunque inidoneo a superare il vaglio di ammissibilità.
- Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando sia sorretto da una motivazione che valorizzi la gravità concreta del fatto e l'assenza di elementi positivi di ravvedimento; l'incensuratezza, da sola, non è sufficiente per imporre il riconoscimento del beneficio.
- La censura sulla liquidazione del danno in favore della parte civile deve contenere un critico e specifico confronto con la motivazione della sentenza impugnata; la doglianza generica non è idonea a fondare l'accoglimento del ricorso.
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