Ordinanza n. 2099/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma Per quanto riguarda il ricorso introduttivo; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Fandango s.p.a. il 21\5\2026; per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato da Warner Bros. Entertainment Italia s.r.l. il 22\5\2026: dell'ordinanza cautelare del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. 2121/2026, resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Ordinanza cautelare del TAR Lazio, Sez. II, n. 2121/2026, che aveva accolto la domanda cautelare proposta in primo grado
Esito
Favorevole al ricorrente (ministero appellante)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il Ministero della Cultura ha proposto appello cautelare contro l'ordinanza del TAR Lazio che aveva accolto la domanda cautelare della ricorrente di primo grado. Avverso la medesima ordinanza sono stati proposti anche appelli incidentali da Fandango s.p.a. e Warner Bros. Entertainment Italia s.r.l. La controversia riguarda il riconoscimento di un'agevolazione fiscale nell'ambito delle politiche pubbliche di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo. Il testo dell'ordinanza non espone analiticamente i singoli motivi di gravame, ma dà conto della necessità di bilanciare l'interesse pubblico al riconoscimento dell'agevolazione fiscale con l'interesse della ricorrente di primo grado alla tutela cautelare.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l'appello principale e gli appelli incidentali nei limiti indicati in motivazione e, riformando l'ordinanza cautelare del TAR Lazio, ha respinto l'istanza cautelare proposta in primo grado. La decisione è fondata sul bilanciamento degli interessi nella fase cautelare: è stato ritenuto prevalente l'interesse pubblico al riconoscimento dell'agevolazione fiscale, quale strumento delle politiche pubbliche di sostegno al settore cinematografico e audiovisivo. Il pregiudizio prospettato dalla ricorrente di primo grado è stato considerato suscettibile di ristoro per equivalente patrimoniale e, pertanto, pienamente reversibile. Il Collegio ha inoltre rilevato che il TAR aveva già fissato l'udienza pubblica del 3 novembre 2026 per la definizione del merito. Le spese dell'appello cautelare sono state compensate.
Norme richiamate
La disposizione costituisce la base processuale dell'appello cautelare contro l'ordinanza del TAR; l'ordinanza non ne espone un'ulteriore interpretazione specifica.
Massime di principio
- Nel giudizio cautelare d'appello, il bilanciamento degli interessi può condurre a negare la misura quando l'interesse pubblico sotteso all'esercizio dell'azione amministrativa risulti prevalente rispetto all'interesse privato e il pregiudizio dedotto dal privato sia integralmente reversibile mediante ristoro per equivalente patrimoniale.
- Nella valutazione cautelare, la riconoscibilità di un pregiudizio economico come pienamente ristorabile per equivalente depone contro la sussistenza di un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione dell'azione amministrativa.
- La fissazione ravvicinata dell'udienza di merito costituisce un elemento rilevante nel bilanciamento cautelare, soprattutto quando il pregiudizio lamentato sia reversibile.
Come è indicizzato
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