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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5434/2022 del 16/02/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza perché contesta la qualificazione e gli effetti del "foglio aggiuntivo" rispetto al "memoriale di servizio": sostiene che il "foglio aggiuntivo" fosse mera indicazione di disponibilità e non una consegna vincolante, che non gli sia stato impartito alcun ordine di trattenersi oltre l'orario ordinario e che, in difetto di un provvedimento vincolante o di specifiche esigenze di servizio, l'allontanamento non configurerebbe il reato. Denuncia inoltre vizio di motivazione, violazione del principio di giudizio favorevole al dubbio, assenza di offensività della condotta (nessun danno concreto o pericolo effettivo), mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della causa di non punibilità per particolare tenuità, e richiama norme processuali (artt. 192 e 533 c.p.p.) per lamentare la valutazione delle prove.

La decisione

La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che il "foglio aggiuntivo", pur non essendo formalmente un ordine scritto, avesse, per la prassi consolidata e la sua efficacia operativa, natura prescrittiva e vincolante in relazione all'organizzazione dei turni, conosciuta dall'imputato. L'allontanamento non autorizzato del Cucco dalla sala operativa, in violazione di quelle disposizioni integrative riguardanti la durata del servizio, integra il reato previsto dall'art. 120 cod. pen. mil. pace (abbandono del posto/violazione della consegna). La Corte ha inoltre ritenuto infondata la censura sui dubbi probabilistici (il ricorrente non ha confutato in modo specifico l'apparato logico della sentenza impugnata), infondato il rilievo sull'assenza di offensività (si tratta di reato di pericolo presunto) e inammissibili o non ravvisati i motivi relativi alla tenuità e alle generiche attenuanti (queste ultime già riconosciute dal giudice di merito; la tenuità esclusa per la reiterazione e la compromissione dell'efficienza del servizio). Di conseguenza il rigetto del ricorso ha comportato la conferma della condanna (pena ridotta in appello a 2 mesi e 20 giorni di reclusione militare) e l'ordine al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 120 cod. pen. mil. pace

    La norma punisce l'abbandono arbitrario del posto di servizio e la violazione della consegna avuta; la Corte interpreta la disposizione in senso ampio: rileva penalmente sia l'allontanamento non autorizzato dal luogo di servizio sia la violazione di prescrizioni di consegna, trattandosi di reato di pericolo presunto tutelante l'efficienza del servizio.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Citato dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la deduzione generica e non confrontata con il complesso argomentativo del giudice di merito, quindi inammissibile.

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente nel contesto dell'impugnazione; la Corte ha ritenuto difettosa la comparazione critica delle argomentazioni della sentenza impugnata, rendendo il motivo inammissibile o infondato.

  • art. 23, comma 8, d.l. 28.10.2020, n. 137, conv. con L. 18.12.2020, n. 17

    Richiamato relativamente al deposito delle conclusioni scritte del Pubblico Ministero; utilizzato solo per contestualizzare l'atto processuale.

  • Giurisprudenza (Corte Costituzionale sent. n. 263/2000 e Sez. 1 n. 458 del 02/12/2020)

    Riferimenti giurisprudenziali usati per ribadire che le violazioni delle prescrizioni di servizio integrano reati di pericolo presunto e che non è necessario che si verifichi un evento dannoso concreto per configurare l'illecito disciplinato dall'art. 120.

Massime di principio

  • Un "foglio aggiuntivo" o altra disposizione organizzativa può essere ritenuta vincolante anche se non formalmente qualificata come ordine, quando abbia efficacia operativa consolidata e sia stata accettata e applicata dalla struttura e dagli interessati in maniera costante.
  • Per l'integrazione del reato previsto dall'art. 120 cod. pen. mil. pace non è necessario dimostrare un danno concreto: si tratta di un reato di pericolo presunto volto a tutelare l'efficienza e la funzionalità del servizio; la violazione consapevole di prescrizioni organizzative rileva penalmente.
  • Nel ricorso in Cassazione è fondamentale confrontarsi specificamente con l'apparato motivazionale del giudice di merito: censure generiche o astratte sulla valutazione delle prove sono, di norma, inammissibili.
  • La particolare tenuità del fatto e le attenuanti generiche sono valutazioni rimesse al giudice di merito; la reiterazione della condotta e il concreto rischio di pregiudizio all'efficienza rendono meno probabile il riconoscimento della tenuità.
  • Per difendersi utilmente in casi analoghi occorre dimostrare con elementi concreti che la disposizione impugnata non aveva efficacia vincolante (ad es. comunicazioni ufficiali, comportamenti del superiore che smentiscano la prescrittività, contestazioni formali antecedenti) e mettere in luce l'assenza di qualsiasi esigenza di servizio che giustificasse la permanenza oltre l'orario.

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