Cassazione Civile, Ordinanza n. 28162/2024 del 31/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (creditore)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo in una procedura di amministrazione straordinaria. Una società creditrice aveva chiesto l’ammissione al passivo, anche in via prededucibile, di crediti derivanti da prestazioni e forniture meccaniche rese in forza di un contratto precedente all’apertura della procedura. Il Tribunale aveva riconosciuto la prededuzione solo per una parte delle fatture, ritenendo non dimostrato che la restante parte delle prestazioni fosse riconducibile agli interventi necessari al risanamento ambientale, alla sicurezza e alla continuità dell’attività degli impianti essenziali, ovvero alle prescrizioni del DPCM 14 marzo 2014. La società creditrice ricorreva per cassazione deducendo, da un lato, nullità del decreto per motivazione solo apparente o mancante e omesso esame di fatti decisivi, sostenendo che la documentazione prodotta dimostrava la riferibilità delle lavorazioni, in misura prevalente, a impianti essenziali dell’area a caldo; dall’altro lato, la procedura in amministrazione straordinaria impugnava il successivo decreto di correzione di errore materiale, censurando l’uso dell’art. 287 c.p.c. per modificare un punto che attiene al contenuto decisorio e non a una mera svista grafica.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i ricorsi riuniti. Ha anzitutto accolto il ricorso della procedura in amministrazione straordinaria contro il decreto di correzione, affermando che la correzione ex art. 287 c.p.c. non può essere utilizzata per emendare un errore di giudizio o di valutazione probatoria, ma solo per correggere una difformità tra decisione voluta e sua rappresentazione materiale. Eliminata la correzione, la Corte ha poi accolto anche il ricorso della società creditrice, rilevando che il decreto del Tribunale conteneva una motivazione solo apparente: il giudice di merito aveva richiamato in modo generico i criteri astratti della prededuzione, senza spiegare in concreto perché talune lavorazioni fossero essenziali e altre no, né quali elementi fattuali giustificassero la distinzione. La sentenza impugnata e il decreto di correzione sono stati quindi cassati con rinvio al giudice di merito per nuovo esame.
Norme richiamate
art. 3, comma 1-ter, d.lgs. 347/2003
prededuzione prevista dall’art. 3, comma 1 ter
La prededuzione per i crediti delle PMI richiede la ricorrenza congiunta dei presupposti soggettivi e oggettivi indicati dalla norma, compresa la riconducibilità delle prestazioni ai programmi/interventi di risanamento, sicurezza e continuità dell’attività degli impianti essenziali o agli interventi previsti dal DPCM 14 marzo 2014.
Serve a individuare l’impresa che gestisce almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale quale soggetto passivo del regime speciale.
La correzione di errore materiale è ammessa solo per eliminare un difetto di corrispondenza tra volontà del giudice e sua rappresentazione grafica, non per modificare il contenuto valutativo o decisorio della pronuncia.
La relazione tecnica prodotta in giudizio può essere utilizzata dal giudice come elemento di valutazione del materiale probatorio.
Il giudice deve valutare i fatti e la documentazione ritualmente acquisiti; il mancato esame di un fatto decisivo può integrare vizio di legittimità nei limiti consentiti dal n. 5 dell’art. 360 c.p.c.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione del provvedimento giurisdizionale deve essere effettiva e non meramente apparente.
Richiamato dalla ricorrente come parametro della censura di motivazione nel procedimento di verifica del passivo.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Usato per denunciare la violazione dell’art. 287 c.p.c. nel ricorso contro il decreto di correzione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Usato per censurare omessa motivazione/omesso esame di fatti decisivi; la Corte valorizza il principio della motivazione apparente e del fatto decisivo discusso tra le parti.
Massime di principio
- La correzione di errore materiale ex art. 287 c.p.c. non può essere impiegata per rivedere una valutazione di merito, anche quando l’errore riguardi la qualificazione di un elemento probatorio rilevante: il rimedio è limitato alle sole discrasie tra decisione voluta e sua esternazione grafica.
- In sede di opposizione allo stato passivo, quando la prededuzione dipende dalla riconducibilità delle prestazioni a specifiche attività o impianti, il giudice deve motivare in modo concreto e intelligibile sulla collocazione delle singole prestazioni nell’una o nell’altra categoria, non essendo sufficiente una motivazione standardizzata o meramente assertiva.
- La motivazione è solo apparente quando enuncia principi astratti o formule di stile senza spiegare il nesso tra il materiale probatorio acquisito e la conclusione decisoria sul caso concreto.
- La valutazione di documenti tecnici o relazioni di parte può costituire base del convincimento giudiziale, ma il giudice deve rendere percepibile il percorso logico che lo induce a selezionare taluni elementi e a disattenderne altri.
- Nel giudizio di legittimità, il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. può essere prospettato solo nei limiti consentiti dall’omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, mentre resta censurabile la sola motivazione inesistente, apparente o meramente apparente nei casi in cui il provvedimento non consenta di comprendere la ratio decidendi.
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