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Ordinanza

Ordinanza n. 8913/2026 - Roma, Sezione 3Q

Per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 979/2024 emessa dal Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa De Renzis, resa all'esito del giudizio di cui al R.G. n. 4866/2023, pubblicata in data 29/01/2024, notificata in data 26/05/2024, passata in giudicato. Nonché con richiesta di: fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell'art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202506254

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha definito la domanda di ottemperanza né deciso sulla richiesta di astreinte. Ha ritenuto opportuno acquisire una relazione dal Ministero sui fatti di causa, con particolare riferimento alle censure dedotte. Ha quindi ordinato al Ministero il deposito della relazione entro 15 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza e ha fissato per il prosieguo la camera di consiglio del 6 ottobre 2026.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non ancora accertata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, n. 979/2024, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto ricorso per l'esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 979/2024 del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, pubblicata il 29 gennaio 2024, notificata il 26 maggio 2024 e passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione, ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma dovuta dall'amministrazione per ogni violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con efficacia di titolo esecutivo. Il testo non specifica il contenuto dell'obbligo posto dalla sentenza civile né le concrete condotte omissive contestate al Ministero.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall'Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale fondamento della richiesta di fissazione di una somma per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato; sulla richiesta il TAR non si è ancora pronunciato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, quando la ricostruzione dei fatti e delle condotte amministrative rilevanti non è sufficientemente definita, il giudice può disporre l'acquisizione di una relazione dall'amministrazione resistente prima di decidere sulla domanda.
  • La richiesta di fissazione di una somma dovuta per ogni violazione, inosservanza o ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è decisa con una mera ordinanza istruttoria che si limiti a ordinare il deposito di una relazione.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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