Cassazione Civile, Ordinanza n. 17263/2026 del 01/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (parte processuale)
La controversia
La controversia origina da un’azione promossa da alcuni condomini di un edificio romano contro il proprietario di un appartamento e contro l’ente previdenziale proprietario/cedente di immobili, per ottenere il rilascio di una porzione di bene che si assumeva comune dell’edificio e l’accesso al vano caldaie. Il tribunale aveva accolto la domanda nei confronti dell’erede del proprietario originario, condannandola anche alle spese di primo grado e dichiarando il difetto di legittimazione passiva dell’ente previdenziale. In appello, la parte soccombente aveva anche formulato un motivo specifico per ottenere, in caso di riforma della statuizione sulle spese, la restituzione di quanto già pagato alle controparti a titolo di rifusione delle spese di primo grado. La Corte d’appello ha poi dichiarato estinto il giudizio ritenendo tardiva la riassunzione dopo l’interruzione per morte della parte originaria. Con il ricorso per cassazione viene dedotta violazione degli artt. 112 e 336 c.p.c. per omessa pronuncia sulla domanda di ripetizione delle somme versate in esecuzione della sentenza di primo grado, nonostante la riforma della regolazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto fondato il motivo sull’omessa pronuncia della Corte d’appello sulla domanda di restituzione delle somme già pagate a titolo di spese di primo grado, osservando che, in presenza di una specifica richiesta formulata in appello e di un accertamento in fatto sui pagamenti eseguiti e su quelli ancora dovuti, il giudice di merito avrebbe dovuto provvedere. Ha quindi cassato la sentenza impugnata e rinviato la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
impone al giudice di pronunciarsi su tutta la domanda e di non omettere di decidere sul motivo o sulla domanda restitutoria specificamente proposta
la riforma della sentenza di primo grado può comportare il sorgere del diritto alla restituzione delle somme pagate in esecuzione della decisione riformata
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
dedotto come vizio di violazione di legge per l’omessa pronuncia sulla domanda restitutoria
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
dedotto come vizio processuale conseguente all’omissione di pronuncia
richiamato dalla Corte d’appello per la decorrenza del termine di riassunzione dopo l’interruzione del processo
Massime di principio
- Quando l’appellante formula in modo espresso una domanda di restituzione delle somme pagate in esecuzione della sentenza di primo grado, il giudice d’appello deve pronunciarsi su tale domanda; la mancata decisione integra omissione di pronuncia censurabile in cassazione.
- La sentenza d’appello che riformi la decisione di primo grado può fondare il diritto alla restituzione di quanto pagato in esecuzione, ma, se la domanda restitutoria è stata specificamente introdotta in appello, occorre una statuizione espressa che accerti i presupposti fattuali della restituzione.
- La correzione dell’errore materiale è utilizzabile solo quando l’omissione appaia meramente materiale e non richieda alcun apprezzamento o accertamento; se invece è necessario un accertamento in fatto sui pagamenti eseguiti e sulle somme ancora dovute, il vizio va trattato come omissione di pronuncia da devolvere al giudice del rinvio.
- La domanda di restituzione delle spese di primo grado non costituisce automaticamente titolo esecutivo se la sentenza d’appello non contiene un’espressa statuizione di condanna alla ripetizione delle somme.
Come è indicizzato
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