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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 48317/2023 del 04/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per cassazione dell'ordinanza del 30/05/2023 del Tribunale di Brescia, la quale aveva accolto l'appello ex art. 322-bis c.p.p. di Scullino disponendo la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari (con divieto di comunicare con persone diverse da quelle coabitanti o che lo assistevano). Il Procuratore deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., carenza o manifesta illogicità della motivazione, contestando in particolare: a) l'assenza di una concreta esposizione delle circostanze che giustificassero una valutazione positiva della pericolosità sociale di Scullino, nonostante la condanna a sette anni e sei mesi; b) l'uso inconferente dell'argomento secondo cui la pena sarebbe in parte riconducibile ai massimi edittali non mitigati da riti, inidoneo a superare la valutazione precedente; c) la mancanza di esplicitazione del parametro che giustificasse la rilevanza del periodo di oltre un anno e mezzo già trascorso in carcere come elemento deterrente o di ravvedimento.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che il Tribunale di Brescia abbia correttamente applicato l'art. 275 c.p.p.: l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso ha fatto venir meno la doppia presunzione prevista dal terzo periodo del comma 3 di tale articolo e ha imposto l'applicazione del criterio del primo periodo (la custodia in carcere solo se le altre misure risultino inadeguate). Il Tribunale ha motivato, in modo non manifestamente illogico, la scelta degli arresti domiciliari con divieto di comunicare sulla base di due elementi unitariamente considerati: 1) la riduzione del disvalore delle condotte per l'esclusione dell'aggravante mafiosa; 2) il fatto che l'imputato aveva già trascorso oltre un anno e mezzo in carcere, ritenuto avere un effetto monitorio/deterrente. La Corte ha inoltre precisato che la valutazione investiva solo la scelta della misura cautelare e non poteva rimettere in discussione la gravità indiziaria già accertata in primo grado. Di conseguenza il ricorso è inammissibile.

Norme richiamate

  • art. 322-bis c.p.p.

    Norma che disciplina l'appello avverso le ordinanze concernenti misure cautelari; qui è il titolo dell'impugnazione proposta dall'imputato al Tribunale di Brescia.

  • art. 275 c.p.p.

    la custodia cautelare in carcere può essere disposta soltanto quando le altre misure coercitive o interdittive, anche se applicate cumulativamente, risultino inadeguate

    La Corte ha ritenuto applicabile il primo periodo del comma 3: l'esclusione dell'aggravante del metodo mafioso ha fatto venir meno la doppia presunzione prevista dal terzo periodo, imponendo la scelta della misura meno afflittiva quando ritenuta adeguata.

  • art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p.

    Ground di cassazione relativo a vizio di motivazione (mancanza o manifesta illogicità). La Corte ha valutato la censura e l'ha ritenuta manifestamente infondata perché la motivazione del Tribunale non risultava carente o illogica.

  • art. 299 c.p.p.

    Riferimento procedurale alla richiesta difensiva di sostituzione della misura (istanza che era stata rigettata in primo grado): la valutazione del Tribunale in sede di appello riguardava solo la scelta della misura e non la riconsiderazione della gravità indiziaria.

Massime di principio

  • L'esclusione, nel giudizio di merito, di un'aggravante speciale può modificare la valutazione delle esigenze cautelari: può venire meno una presunzione favorevole alla custodia in carcere prevista per quella aggravante e rendere necessario applicare il criterio della misura meno afflittiva se adeguata.
  • Il tempo significativo già trascorso in custodia cautelare può essere valutato come elemento con effetto deterrente o monitorio e quindi come fattore idoneo a giustificare misure meno afflittive, purché la motivazione lo colleghi logicamente al rischio di recidiva.
  • In sede di riesame della misura cautelare non si può rimettere in discussione la gravità indiziaria stabilita con sentenza di condanna: il giudice valuta solo la scelta della misura adeguata per le esigenze cautelari residue.
  • La Corte di Cassazione interviene sul vizio di motivazione solo se la motivazione è mancante o manifestamente illogica; la soglia di intervento è quindi alta e richiede che l'argomentazione del giudice di merito sia palesemente carente o contraddittoria.
  • Per resistere efficacemente a richieste di alleggerimento della misura cautelare, il pubblico ministero deve contestare concretamente l'idoneità delle misure alternative e spiegare perché elementi come il tempo già scontato non neutralizzino il pericolo di reiterazione; analogamente, la difesa dovrebbe fornire dati concreti (segni di ravvedimento, condizioni personali, collaborazione) a sostegno della richiesta di sostituzione.

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